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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48065/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Pietro era imputato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 n.2 c.p.) per avere manomesso il contatore dell'immobile di sua disponibilita' a Sortino alterandone la registrazione dei consumi. Il Tribunale di Siracusa, richiamando il regime transitorio dell'art. 85 d.lgs. 150/2022, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela (art. 129 c.p.p.) ritenendo decorso il termine per proporre la querela; aveva inoltre considerato tardiva e illegittima la contestazione suppletiva, in dibattimento, da parte del Pubblico Ministero, della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio). Il Procuratore ha impugnato sostenendo che il giudice non poteva precludere al P.M. il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. e che la modifica del regime di procedibilita' non annulla ex tunc la legittimita' della costituzione del rapporto processuale.

La decisione

La Corte di legittimita' ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che il Tribunale aveva illegittimamente precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.). La Corte ha affermato che il giudice del dibattimento non puo' sindacare preventivamente l'ammissibilita' di una contestazione suppletiva e che il P.M. puo' modificare l'imputazione in dibattimento anche sulla base di elementi emersi nelle indagini preliminari o gia' noti prima dell'apertura del dibattimento; ne consegue la nullita' assoluta della sentenza di proscioglimento per violazione delle norme di legge relative alla formulazione dell'imputazione e all'esercizio dell'azione penale. Il provvedimento impugnato e' stato annullato (con richiamo agli artt. 178 e 179 c.p.p. e agli artt. 569/604 c.p.p.) e l'annullamento e' stato disposto senza rinvio al Tribunale di Siracusa.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma sull'improcedibilita' per mancanza di querela; nella vicenda il Tribunale ne aveva fatto applicazione ma la Corte ha ritenuto che, a seguito della contestazione suppletiva che rendeva il reato procedibile d'ufficio, la declaratoria di improcedibilita' fosse prematura.

  • art. 624 cod. pen.

    norma sul delitto di furto che inquadra la condotta materiale contestata (impossessamento di energia elettrica).

  • art. 625 cod. pen. n.2

    circostanza aggravante del furto per essere stato commesso in funzione di specifiche modalita' o su determinate cose; era la qualificazione originaria contestata.

  • art. 625 cod. pen. n.7

    circostanza aggravante per reato commesso su cose destinate a pubblico servizio; la contestazione suppletiva di tale aggravante rende, in astratto, il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    norma transitoria che ha inciso sul regime di procedibilita' dei reati come quello in esame; la Corte ha comunque ritenuto che la modifica del regime non viti l'esercizio del potere del P.M. in dibattimento di contestare suppletivamente l'aggravante.

  • artt. 516-517 cod. proc. pen.

    disciplinano le nuove contestazioni in dibattimento; la giurisprudenza e la Corte affermano che il P.M. ha il potere-dovere esclusivo di formulare contestazioni suppletive e che il giudice non puo' impedirne l'esercizio preventivamente.

  • art. 518 cod. proc. pen.

    regola l'autorizzazione del presidente per la contestazione di un fatto nuovo, distinguendola dalla contestazione di circostanze aggravanti o reati connessi che spettano al P.M.

  • art. 519 cod. proc. pen.

    garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, la facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa, a tutela del diritto di contraddittorio.

  • art. 112 Cost.

    principio costituzionale dell'obbligatorieta' dell'azione penale, richiamato per sostenere il dovere del P.M. di esercitare l'azione correttamente circostanziata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015

    ha rilevato che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti puo' mutare significativamente il quadro processuale e incidere sul regime di procedibilita', valorizzando le garanzie difensive e l'accesso ai riti alternativi quando appropriato.

  • Cass. Sez. U. 28/10/1998 (Barbagallo) e successive pronunce di legittimita'

    orientamenti giurisprudenziali richiamati per affermare l'assenza di limiti temporali preclusivi all'esercizio del potere del P.M. di modificare l'imputazione in dibattimento e per sottolineare l'obbligo del giudice di provvedere sulla nuova contestazione.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di effettuare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.); il giudice non puo' impedire preventivamente tale esercizio richiedendo che i termini per la querela siano decorsi.
  • La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante gia' nota dagli atti puo trasformare il regime di procedibilita' (da querela di parte a procedibilita' d'ufficio); pertanto, prima di pronunciare improcedibilita' il giudice deve valutare l'eventuale ammissibilita' della nuova contestazione e decidere sul capo d'imputazione cosi' come modificato.
  • Se il giudice nega ingiustificatamente al P.M. il potere di contestare suppletivamente, la sentenza e' affetta da nullita' assoluta e puo' essere annullata dalla Cassazione.
  • La difesa, quando il P.M. formula una contestazione suppletiva, puo' chiedere un termine ai sensi dell'art. 519 c.p.p. per organizzare la propria strategia difensiva, incluse richieste di riti alternativi o nuove prove.
  • E' importante distinguere tra contestazione di un fatto nuovo (che richiede l'autorizzazione del presidente ex art. 518 c.p.p.) e contestazione di aggravanti o reati connessi (competenza del P.M. ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.).
  • Le modifiche legislative sul regime di procedibilita' (es. d.lgs. 150/2022) non ostano, di per se', all'esercizio in dibattimento del potere del P.M. di adeguare l'imputazione; pero' tale esercizio va sempre contemperato con le garanzie difensive sancite dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita'.

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