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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04743/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza. Dal testo emerge che il ricorso censurava la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nell'art. 336 c.p. e non nell'art. 337 c.p., con conseguente necessità di restituzione degli atti al pubblico ministero. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso meramente reiterativo delle doglianze già disattese in appello, osservando che la sentenza impugnata aveva già spiegato gli elementi di fatto e di diritto per qualificare la condotta minacciosa come opposizione a un atto dell'ufficio e quindi come resistenza ex art. 337 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo. Ha rilevato che la sentenza di appello aveva già motivato in modo espresso sulla corretta qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 337 c.p. e non dell'art. 336 c.p., escludendo la necessità di restituzione degli atti al pubblico ministero. Conseguentemente ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La condotta minacciosa è stata ritenuta opposizione a un atto dell'ufficio e quindi sussumibile nella resistenza, non nella diversa fattispecie di cui all'art. 336 c.p.

  • art. 336 c.p.

    Richiamato dalla difesa come norma applicabile in luogo dell'art. 337 c.p., ma escluso dalla Corte sulla base della qualificazione della condotta come opposizione a un atto dell'ufficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per reiterazione il ricorso per cassazione che riproponga censure già specificamente esaminate e disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi con la relativa motivazione.
  • La qualificazione della condotta tra le ipotesi di resistenza e di violenza/minaccia a pubblico ufficiale va effettuata valorizzando se l'azione sia diretta a opporsi a un atto dell'ufficio, nel qual caso ricorre l'art. 337 c.p.
  • Quando la sentenza di merito abbia già dato conto in modo espresso degli elementi fattuali e giuridici della qualificazione del fatto, non sussiste ragione per la restituzione degli atti al pubblico ministero se il ricorrente insiste sulla diversa qualificazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

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