Cassazione Penale, Sentenza n. 33788/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., sostenendo (1) vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale per non aver riqualificato il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e (2) la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, di un motivo aggiunto con cui si chiedeva l'applicazione di sanzioni sostitutive previste dal d.lgs. n. 150/2022, ritenendo che tale decreto fosse già promulgato e che la sua vacatio legis non potesse nuocere all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso generico e meramente reiterativo delle doglianze già decise, confermando la motivazione della Corte d'appello secondo cui l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non era configurabile (il credito lamentato derivava da una cessione di sostanza stupefacente, dunque non agibile in sede giudiziaria) e che l'art. 392 c.p. non poteva essere applicato perché l'imputato si era impossessato di un bene diverso da quello che avrebbe potuto ottenere rivolgendosi all'autorità giudiziaria. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata: le disposizioni del d.lgs. n.150/2022 non erano entrate in vigore al momento della decisione d'appello a causa del decreto-legge n.162/2022 (art.6 e introduzione dell'art.99-bis), per cui non potevano essere applicate. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo di reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la sentenza di merito è stata confermata rispetto all'accertamento della fattispecie contestata.
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non fosse configurabile nel caso perché l'oggetto sottratto era diverso da quello che si avrebbe potuto ottenere ricorrendo all'autorità giudiziaria.
Il giudice ha affermato che le disposizioni sostanzialmente più favorevoli previste dal decreto non potevano essere applicate al momento della decisione d'appello perché il d.lgs. non era ancora entrato in vigore (vacatio legis).
decreto-legge n. 162 del 31/10/2022 (art. 6)
Questo decreto ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 introducendo l'art. 99-bis e fissando la nuova data di entrata in vigore, con la conseguenza che le norme non erano applicabili alla data della deliberazione della sentenza impugnata.
art. 10 delle preleggi
Richiamato per ricordare che il periodo di vacatio legis è il riferimento per fissare il momento in cui la legge entra in vigore e che non può essere ignorato per applicare una norma penale non ancora operativa.
art. 73, comma 3 Cost.
Richiama il principio secondo cui la vacatio legis determina il momento di efficacia della norma costituzionalmente e contribuisce a escludere l'applicazione anticipata di norme penali non entrate in vigore.
Norma applicata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessaria l'astratta agibilità del credito in sede giudiziale: crediti derivanti da attività illecite (es. cessione di stupefacenti) non sono agibili e quindi non giustificano l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- L'art. 392 c.p. (e simili fattispecie) non si applica se l'imputato si è impossessato di un bene diverso da quello che avrebbe potuto ottenere ricorrendo all'autorità giudiziaria.
- Norme penali sostanziali favorevoli entrano in vigore solo alla data effettiva di entrata in vigore (fine della vacatio legis). La mera promulgazione o approvazione non rende applicabili le norme prima della data di efficacia stabilita, anche se esse sono 'più favorevoli' all'imputato.
- Eventuali interventi normativi che differiscono l'entrata in vigore di un decreto legislativo (es. decreto-legge che introduce una disposizione differente o una nuova data) devono essere considerati: non è possibile invocare la norma non ancora operativa a favore dell'imputato.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata: censure generiche e reiterative dei motivi di appello sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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