Cassazione Penale, Sentenza n. 9001/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di custodia cautelare in carcere: Acunzo ha articolato tre motivi (difetto di motivazione per mancata valutazione di una memoria difensiva e travisamento della prova in relazione a riprese video e targa; violazione di legge in relazione alla ricostruzione giuridica degli artt. 378, 110 e 628 c.p.; difetto di motivazione circa l'art. 274 c.p.p. e la mancata considerazione delle esigenze cautelari e della capacità di autocontrollo). Vangone deduce un unico motivo: vizio di motivazione per travisamento delle intercettazioni e lettura illogica delle conversazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Sul punto della targa e delle immagini video il Tribunale del riesame ha motivato che l'identificazione non si fonda su un singolo fotogramma ma su un quadro complessivo (ripetuti passaggi della Renault Scenic, targa identificata in altri passaggi, presenza di un foglio sul cruscotto, particolarità del modello/colore, provenienza dall'abitazione di un conoscente), elementi ritenuti concordanti e sufficienti. Le doglianze sulla mancata risposta alla memoria difensiva non determinano nullità e non dimostrano una motivazione manifestamente illogica. Quanto all'elemento soggettivo e alla partecipazione alle condotte, il Tribunale ha valutato i tempi serrati, i contributi prima/dopo i fatti e i precedenti dell'Acunzo come elementi probatori idonei a sostenere la misura cautelare. Sulle intercettazioni relative a Vangone la Corte ha ritenuto lecita e logica, in rapporto alle massime d'esperienza, l'interpretazione del Tribunale (anche come espressione di comportamento delittuoso o di artificio per eludere intercettazioni). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
La norma è invocata dai ricorrenti per dedurre vizio di motivazione/manifestità di illogicità; la Corte la applica in senso restrittivo, richiedendo che emerga una manifesta illogicità o travisamento reale per poter cassare la valutazione di merito
codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Richiamata per presunta violazione di legge nella qualificazione del fatto; la Corte rifiuta la rilevanza perché la censura attiene a diversa valutazione del materiale probatorio più che a errore di diritto
Citato dagli imputati in relazione alla qualificazione delle rapine; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione sostanziale contestata perché la questione è connessa alla valutazione probatoria demandata al giudice di merito
Riferito alla concorso di persone nel reato; la Corte non rileva vizio di legge emergente dalla motivazione impugnata
Norma sulla rapina, richiamata nella contestazione; la pronuncia non accoglie la doglianza perché la critica resta una diversa lettura degli elementi di fatto
codice di procedura penale, art. 274
Invocato da Acunzo per la motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ritiene che il Tribunale abbia esaustivamente valutato i presupposti cautelari e i precedenti
codice di procedura penale, art. 121
La Corte richiama che l'art. 121 c.p.p. non prevede sanzioni automatiche per il deposito di memorie in udienza e che la mancata confutazione formale non comporta di per sé nullità del provvedimento
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, all'ammenda versata alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: non può sostituire la propria valutazione dell'attendibilità delle prove a quella del giudice di merito salvo che emergano vizi della motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento).
- La mancata risposta formale del giudice a una memoria difensiva non determina automaticamente la nullità del provvedimento; occorre dimostrare che l'omissione ha reso la motivazione incongrua o illogica.
- Per l'identificazione tramite immagini/video va valutato il quadro complessivo (più fotogrammi, elementi accessori come foglio sul cruscotto, ripetuti passaggi, collegamenti con luoghi/contatti), non singoli fotogrammi isolati.
- Le interpretazioni delle intercettazioni sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o irragionevoli rispetto alle massime di esperienza; una diversa interpretazione di significato non è sufficiente.
- Per contestare una misura cautelare occorre dimostrare concretamente l'assenza dei presupposti cautelari o la possibilità effettiva di misure alternative, con argomentazione e prova, non solo un dissenso sulla valutazione del giudice.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale prospettare specificamente e circostanziatamente il vizio (es. indicare perché la motivazione sarebbe manifestamente illogica o come il giudice avrebbe travisato il dato di fatto), evitando censure puramente riespositive o interpretative dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →