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Ordinanza

Ordinanza n. 37/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Sindaco di Isernia n. 4 del 22 gennaio 2026, con cui è stato conferito a Vincenzo Grande l’incarico dirigenziale extra dotazione organica ex art. 110 co. 2 TUEL, per svolgere le funzioni di Coordinatore d’Ambito del costituendo ATS “Alto Molise”; ➢ del decreto del Sindaco di Isernia n. 6 del 6 febbraio 2026, che integra il decreto n. 4/2026, attribuendo a Vincenzo Grande anche le funzioni e responsabilità già svolte quale Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, fino al 1°marzo 2026 e comunque fino al definitivo completamento del nuovo assetto degli ATS; ➢ della determinazione dirigenziale del Comune di Isernia n. 269 del 3 febbraio 2026 (Settore 1 - Risorse - sett. n. 20/2026), con cui è stato approvato lo schema di contratto individuale di lavoro ed è stata disposta l’assunzione in servizio del dr. Grande quale dirigente extra dotazione organica e Responsabile dell’Unità di Progetto “Ambito Territoriale Sociale” ATS “Alto Molise”; ➢ della determinazione dirigenziale del Comune di Isernia n. 312 del 6 febbraio 2026, con cui, preso atto del decreto sindacale n. 6/2026, integra la determinazione n. 269/2026 e approva il nuovo schema integrato di contratto individuale di lavoro del dr. Grande quale dirigente extra dotazione organica e Responsabile dell’Unità di Progetto “Ambito Territoriale Sociale” “Alto Molise”; ➢ del decreto del Sindaco di Campobasso n. 2 dell’8 gennaio 2026, con cui è stato conferito a Eloisa Arcano l’incarico di Coordinatore d’Ambito dell’ATS ‘Medio Molise’, ai soli fini di una impugnazione derivata allo stato degli atti, nella parte in cui applica la medesima graduatoria regionale e incide sulla posizione del ricorrente nella complessiva procedura; ➢ della determinazione dirigenziale del Comune di Campobasso n. 53 del 9 gennaio 2026, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di contratto e l’assunzione in servizio della dr.ssa Arcano Eloisa quale Coordinatore dell’ATS “Medio Molise”; Pag. 3 di 32 ➢ dei verbali della Commissione di valutazione n. 01 del 17.9.2025, n. 02 del 3.10.2025, n. 03 del 24.10.2025 e n. 04 del 4.11.2025, nella parte in cui hanno ammesso il dr. Grande in assenza di verifica documentale del requisito di responsabilità gestionale, hanno attribuito punteggi curriculari sproporzionati e hanno condotto il colloquio senza verbalizzazione delle risposte e dei criteri di valutazione; ➢ della Determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 252 del 5 novembre 2025, recante ‘Avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico – Approvazione elenchi definitivi degli idonei’, unitamente al relativo Allegato A , nella parte in cui attribuisce i punteggi complessivi e colloca il dr. Grande e il dr. Melone negli elenchi relativi agli ATS Alto e Medio Molise, già impugnata nel R.G. n. 417/2025; ➢ nei limiti di interesse del ricorrente, della Delibera di Giunta Regionale n. 121 del 6 maggio 2025 , della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 3 giugno 2025, nonché del Piano Sociale Regionale 2025–2027 e del Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025– 2027 (PSR) da esse approvati, nella parte in cui costituiscono il quadro programmatorio e regolano, in via presupposta, la procedura selettiva per la formazione degli elenchi degli idonei da cui discendono le nomine oggi impugnate, con richiamo e riproposizione delle censure già svolte nel ricorso R.G. n. 417/2025; ➢ nei limiti di interesse, della Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 27 giugno 2025, recante 'Attuazione del Piano sociale regionale 2025-2027 e Piano regionale di contrasto alla povertà 2025- 2027 – Approvazione schema di avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di coordinatore d'ambito e coordinatore strategico' e relativo Allegato A (doc.16), e delle Determinazioni del Direttore Generale della Regione Molise n. 144 del 1° agosto 2025 (doc.17) e relativo allegato A (doc.18), n. 179 del 5 settembre 2025 e n. 218 dell'11 ottobre 2025 (doc.20) e relativi allegati A e C, ai soli fini dell'illegittimità derivata degli atti comunali impugnati; ➢ nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto per data econtenuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MELONE ANTONIO il 25.3.2026: del decreto del Sindaco di Isernia n. 16 del 5.3.2026; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto per data e contenuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e di Coordinatore d’Ambito per gli ATS “Alto Molise” e “Medio Molise”, nonché atti presupposti della procedura regionale di selezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, i decreti dei Sindaci di Isernia e Campobasso di conferimento degli incarichi di Coordinatore d’Ambito, le determinazioni dirigenziali di assunzione e approvazione dei contratti, i verbali della commissione di valutazione, gli elenchi regionali definitivi degli idonei e gli atti di programmazione e indizione della procedura. Ha contestato, in particolare, l’ammissione di un controinteressato senza adeguata verifica documentale del requisito della responsabilità gestionale, l’attribuzione di punteggi curriculari sproporzionati e lo svolgimento del colloquio senza verbalizzazione delle risposte e dei criteri di valutazione, riproponendo anche censure già dedotte in altro giudizio avverso gli atti della procedura. Con motivi aggiunti ha impugnato un ulteriore decreto del Sindaco di Isernia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via preliminare ha rilevato la dubbia ammissibilità e procedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, come eccepito dalle parti resistenti, senza tuttavia definire tali questioni in questa sede cautelare. Quanto alle censure riproduttive di quelle già proposte nel ricorso n. 417/2025, ha considerato che la relativa istanza cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 6/2026 per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel presente giudizio ha escluso il periculum in mora, poiché i controinteressati risultavano già contrattualizzati; il ricorrente non aveva dedotto e documentato puntualmente la concretezza e l’irreparabilità del pregiudizio. Il danno prospettato era essenzialmente patrimoniale e, quindi, ritenuto suscettibile di ristoro risarcitorio. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla continuità del servizio svolto dai Coordinatori d’Ambito degli ATS. Ha infine rilevato che le censure avevano formato oggetto di puntuali e approfondite controdeduzioni delle amministrazioni resistenti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata scrutinata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.

  • art. 110, comma 2, TUEL

    È richiamato quale base normativa degli incarichi dirigenziali extra dotazione organica oggetto di impugnazione; l’ordinanza non ne esamina nel merito la portata.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri in modo puntuale la concretezza e l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.
  • Il pregiudizio di natura essenzialmente patrimoniale, ove suscettibile di ristoro mediante risarcimento, non integra di regola un periculum in mora irreparabile ai fini della sospensione cautelare.
  • Quando i destinatari degli incarichi impugnati siano già stati contrattualizzati, tale circostanza può incidere negativamente sulla configurabilità del periculum in mora prospettato dal candidato non incaricato.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla continuità di un servizio pubblico può prevalere sull’interesse individuale alla sospensione degli incarichi già conferiti, in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile adeguatamente provato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDirigenza e incarichiDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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