Sentenza del 16/06/2017 n. 15007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione le sentenze della C.T.R. dell’Emilia-Romagna che avevano accolto gli appelli dell’Ufficio e confermato gli accertamenti fiscali relativi al 2005. Alla società erano stati contestati maggiori ricavi non dichiarati, dichiarazione infedele, irregolare tenuta della contabilità e conseguenti maggiori imposte IVA, IRAP e IRES. Ai soci erano stati imputati, per trasparenza presuntiva derivante dalla ristretta base azionaria, il 50% degli utili extracontabili ai fini IRPEF. I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, violazione del litisconsorzio necessario, omessa pronuncia e motivazione, inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e illegittimo utilizzo di consulenze tecniche e di una sentenza di patteggiamento provenienti da un processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi e li ha integralmente rigettati. Ha ritenuto che tra società di capitali a ristretta base azionaria e soci non sussista litisconsorzio necessario, poiché l’accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico di quello dei soci. Ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo le questioni assorbite dall’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, e ha considerato adeguata la motivazione della C.T.R., anche mediante rinvio alla sentenza relativa alla società. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabili, quali elementi di prova liberamente valutabili insieme ad altri indizi, le consulenze tecniche svolte nel processo penale e la sentenza di patteggiamento, purché conosciute o conoscibili dalla contribuente. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che il rapporto tra società di capitali a ristretta base azionaria e soci integri un caso di litisconsorzio necessario.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Non impone, nel caso esaminato, la trattazione necessariamente congiunta dei giudizi riguardanti la società e i soci.
Art. 111 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del principio del giusto processo derivante dalla separata trattazione delle controversie.
Le censure di nullità per omessa pronuncia o carenza di motivazione sono state respinte perché le questioni risultavano decise, assorbite o implicitamente considerate.
La censura di omessa motivazione è stata respinta poiché la C.T.R. aveva motivato adeguatamente; la diversa valutazione delle prove non è riesaminabile in cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L’avviso di accertamento può fondarsi anche su elementi acquisiti da un procedimento penale, purché adeguatamente indicati e valutati nell’atto impositivo.
Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente
L’obbligo di motivazione è rispettato quando l’atto indica gli elementi posti a fondamento dell’accertamento, anche se derivanti da documentazione proveniente da altro procedimento.
L’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio mediante un insieme di elementi documentali e presuntivi; spetta poi al contribuente fornire una contestazione specifica e concreta.
Il giudice tributario può valutare liberamente le risultanze documentali e presuntive acquisite, comprese consulenze tecniche e sentenze penali, nel quadro complessivo della prova.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L’appello dell’Ufficio è ammissibile quando i motivi delimitano in modo sufficientemente chiaro l’ambito del riesame, senza necessità di una formulazione eccessivamente formalistica.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con base proprietaria ristretta, l’accertamento di ricavi extracontabili della società può costituire il presupposto per presumere la distribuzione degli utili ai soci, salvo prova contraria specifica.
- Le risultanze di un processo penale, comprese consulenze tecniche e sentenze di patteggiamento, possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi di prova o indizi, anche se il processo penale aveva oggetto diverso, purché siano conoscibili e valutate insieme agli altri elementi.
- La contestazione del contribuente non può limitarsi a osservazioni generiche: occorre fornire una spiegazione analitica e documentata degli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento.
- La separazione dei giudizi tra società e soci non comporta automaticamente violazione del litisconsorzio necessario nelle società di capitali; l’accertamento societario resta comunque l’antecedente logico dell’accertamento personale dei soci.
- Il rinvio motivazionale a un’altra sentenza è valido quando, considerando entrambe le decisioni e i motivi di impugnazione, sia ricostruibile un percorso argomentativo chiaro e comprensibile.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura dei fatti, se la motivazione del giudice di merito è logica, sufficiente e non contraddittoria.
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