Sentenza del 16/06/2017 n. 15035 - Corte di Cassazione
Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito d'impresa - Costi e oneri deducibili - Prova - Onere a carico del contribuente - Incongruità - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2001, con recupero di maggiori ricavi ritenuti derivanti da un contratto di sublocazione immobiliare, del conseguente maggior reddito di capitale imputato al socio e delle relative imposte Irpeg, Irpef, Irap e Iva. Il ricorrente sosteneva che, a fronte dei maggiori ricavi accertati, dovessero essere riconosciuti anche i maggiori costi correlati, in particolare i canoni di locazione dovuti alla proprietaria dell'immobile, anche se non contabilizzati. Contestava inoltre la conferma integrale degli accertamenti, ritenendo configurato un vizio di ultrapetizione con riferimento all'Iva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione dell'ex socio a proseguire il giudizio quale successore della società estinta, anche in assenza della prova di un riparto dell'attivo. Nel merito, ha stabilito che non esiste alcun automatismo per cui ai maggiori ricavi accertati debbano corrispondere maggiori costi deducibili: il contribuente deve provare l'esistenza, l'inerenza, l'imputazione all'attività produttiva e la congruità dei costi. Poiché tale prova non era stata fornita e i canoni risultavano non versati, il disconoscimento della deduzione è stato ritenuto legittimo. È stata inoltre esclusa l'ultrapetizione, poiché l'impugnazione della presunzione dei maggiori ricavi investiva la legittimità degli accertamenti relativi a tutte le imposte pretese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 6.500 euro di spese processuali, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
La deducibilità dei costi richiede la prova dei relativi presupposti, inclusi effettività, inerenza, imputazione all'attività produttiva e, quando contestata, congruità e coerenza economica.
D.P.R. n. 597 del 1973 e D.P.R. n. 598 del 1973
Anche nella disciplina previgente l'onere di provare i presupposti dei costi e degli oneri deducibili gravava sul contribuente.
Codice civile, art. 2495
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i soci subentrano nei rapporti non definiti della società, nei limiti della loro responsabilità.
Codice di procedura civile, art. 110
Il socio della società estinta può proseguire il processo quale successore, anche se non sia dimostrato un concreto riparto dell'attivo.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è ultrapetizione quando la decisione sulla legittimità della presunzione dei maggiori ricavi comporta logicamente la verifica degli accertamenti relativi a tutte le imposte oggetto della pretesa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il contribuente che pretende di dedurre un costo deve dimostrarne non solo l'esistenza documentale, ma anche l'effettivo sostenimento, l'inerenza all'attività d'impresa, l'imputazione alla produzione dei ricavi e la congruità economica.
- L'accertamento di maggiori ricavi non comporta automaticamente il riconoscimento di maggiori costi: questi devono essere specificamente provati dal contribuente, soprattutto quando l'Amministrazione ne contesta la proporzionalità o l'effettivo pagamento.
- Un costo meramente contrattuale o contabilizzato, ma non effettivamente pagato o adeguatamente documentato, può essere disconosciuto ai fini della deduzione.
- La cancellazione della società non impedisce al socio di proseguire il giudizio e, specularmente, non impedisce all'Amministrazione di ottenere un titolo nei suoi confronti quale successore, anche in assenza di prova di un riparto dell'attivo.
- Per evitare contestazioni, è opportuno conservare contratti, fatture, ricevute di pagamento, registrazioni contabili e documentazione idonea a dimostrare la ragionevolezza economica del costo rispetto all'attività e ai ricavi prodotti.
- La contestazione della presunzione dei maggiori ricavi può estendersi agli accertamenti relativi alle diverse imposte collegate, purché la decisione rimanga nei limiti dell'oggetto sostanziale della controversia e dei motivi di impugnazione.
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