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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Imu - Imu agricola - Parametri d'esenzione per i terreni siti in zone svantaggiate - D.L. 2.3.2011, conv. in L. n. 44 del 26.4.2012, e ss.mm.ii., in particolare D.L. n. 4 del 24.1.2015 - Applicazione retroattiva - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’eccezione del contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto che i requisiti per l’esenzione devono essere valutati sulla base della normativa vigente nell’anno d’imposta interessato. I criteri sopravvenuti, essendo meno favorevoli e non applicabili retroattivamente, non potevano giustificare il recupero dell’IMU per il periodo precedente. Di conseguenza, la pretesa impositiva fondata sui nuovi parametri è stata esclusa o annullata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha sostenuto che, per l’anno d’imposta controverso, ricorressero i requisiti per l’esenzione dall’IMU prevista per i terreni ubicati in zone montane o svantaggiate. L’amministrazione aveva invece applicato i nuovi parametri introdotti dal D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015, ritenendoli applicabili anche alla precedente annualità. La contestazione riguardava quindi l’illegittima applicazione retroattiva di criteri più restrittivi rispetto a quelli vigenti nell’anno d’imposta.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 2 marzo 2011, n. 23, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni

    Disciplina l’IMU e i presupposti per l’esenzione dei terreni agricoli situati in aree montane o svantaggiate.

  • Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4

    Ha introdotto criteri più restrittivi per individuare i terreni agricoli esenti dall’IMU. Tali criteri non possono essere applicati retroattivamente a periodi d’imposta anteriori.

  • Art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    Le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva.

    Le norme tributarie devono applicarsi per il futuro. Per i tributi periodici, le modifiche si applicano, di regola, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l’esenzione deve essere valutata sulla base delle norme vigenti nell’anno d’imposta cui si riferisce il tributo.
  • Una disciplina successiva che introduce criteri più restrittivi o riduce un’esenzione non può essere applicata retroattivamente, salvo una chiara previsione normativa compatibile con i principi dello Statuto del contribuente.
  • Per i tributi periodici, le modifiche normative normalmente producono effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al momento della loro entrata in vigore.
  • Quando l’amministrazione recupera un’imposta applicando una normativa sopravvenuta a periodi precedenti, il contribuente può contestare la pretesa invocando il principio di irretroattività delle norme tributarie.
  • La verifica dei requisiti di esenzione deve considerare sia la disciplina temporale applicabile sia la situazione concreta del bene, inclusa la sua ubicazione in area montana o svantaggiata.

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