Sentenza del 16/06/2017 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Contenzioso - Instaurazione del contraddittorio - Artt. 22 e 23 d.lgs. 546/1992 - Ammissibilità di modalità equipollenti - Esclusione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata costituzione in giudizio secondo le forme previste dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992. La Commissione ha escluso che comunicazioni o modalità equipollenti possano sostituire gli adempimenti processuali prescritti. L'inammissibilità è stata ritenuta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva trasmesso il ricorso al Comune tramite PEC. Il Comune, con proprie lettere di controdeduzioni, comunicava di aver annullato in autotutela gli atti di accertamento. La Commissione ha tuttavia rilevato che la semplice trasmissione del ricorso all'ente e le successive comunicazioni del Comune non sono modalità idonee a instaurare il contraddittorio processuale. Ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 546/1992, il ricorrente deve costituirsi in giudizio rispettando le modalità e i termini previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 22 d.lgs. 546/1992
Costituzione in giudizio del ricorrente
La costituzione del ricorrente deve avvenire nelle forme e nei termini stabiliti dalla norma; la trasmissione del ricorso all'ente impositore, anche tramite PEC, non è sufficiente a instaurare validamente il giudizio.
Art. 23 d.lgs. 546/1992
Costituzione in giudizio della parte resistente
La costituzione della parte resistente concorre all'instaurazione del contraddittorio, ma non sostituisce l'onere del ricorrente di costituirsi ritualmente secondo l'art. 22.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la semplice presentazione o trasmissione del ricorso all'ente impositore non equivale alla costituzione in giudizio.
- Le comunicazioni dell'ente, comprese le controdeduzioni o l'annullamento in autotutela dell'atto, non sanano automaticamente la mancata costituzione rituale del ricorrente.
- Gli adempimenti processuali relativi a forma e termini devono essere rispettati anche quando l'amministrazione abbia ricevuto il ricorso o abbia iniziato a interloquire con il contribuente.
- La mancata costituzione secondo le modalità previste dall'art. 22 può comportare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
- In situazioni analoghe è necessario verificare separatamente sia la notifica o trasmissione del ricorso all'ente sia il successivo deposito o costituzione presso l'organo giudiziario competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 14992 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 15035 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 569 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →