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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Contenzioso - Instaurazione del contraddittorio - Artt. 22 e 23 d.lgs. 546/1992 - Ammissibilità di modalità equipollenti - Esclusione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata costituzione in giudizio secondo le forme previste dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992. La Commissione ha escluso che comunicazioni o modalità equipollenti possano sostituire gli adempimenti processuali prescritti. L'inammissibilità è stata ritenuta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva trasmesso il ricorso al Comune tramite PEC. Il Comune, con proprie lettere di controdeduzioni, comunicava di aver annullato in autotutela gli atti di accertamento. La Commissione ha tuttavia rilevato che la semplice trasmissione del ricorso all'ente e le successive comunicazioni del Comune non sono modalità idonee a instaurare il contraddittorio processuale. Ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 546/1992, il ricorrente deve costituirsi in giudizio rispettando le modalità e i termini previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 22 d.lgs. 546/1992

    Costituzione in giudizio del ricorrente

    La costituzione del ricorrente deve avvenire nelle forme e nei termini stabiliti dalla norma; la trasmissione del ricorso all'ente impositore, anche tramite PEC, non è sufficiente a instaurare validamente il giudizio.

  • Art. 23 d.lgs. 546/1992

    Costituzione in giudizio della parte resistente

    La costituzione della parte resistente concorre all'instaurazione del contraddittorio, ma non sostituisce l'onere del ricorrente di costituirsi ritualmente secondo l'art. 22.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la semplice presentazione o trasmissione del ricorso all'ente impositore non equivale alla costituzione in giudizio.
  • Le comunicazioni dell'ente, comprese le controdeduzioni o l'annullamento in autotutela dell'atto, non sanano automaticamente la mancata costituzione rituale del ricorrente.
  • Gli adempimenti processuali relativi a forma e termini devono essere rispettati anche quando l'amministrazione abbia ricevuto il ricorso o abbia iniziato a interloquire con il contribuente.
  • La mancata costituzione secondo le modalità previste dall'art. 22 può comportare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare separatamente sia la notifica o trasmissione del ricorso all'ente sia il successivo deposito o costituzione presso l'organo giudiziario competente.

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