Sentenza del 16/06/2017 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IRPEF - Attività di allevamento di cavalli da corsa - Reddito agrario - Esclusione - Reddito d'impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei proventi derivanti dall'attività di allevamento di cavalli da corsa ai fini IRPEF. È stato stabilito che tale attività non rientra tra le attività agricole produttive di reddito agrario, poiché l'allevamento di cavalli da corsa presenta caratteristiche ulteriori e diverse rispetto all'allevamento agricolo ordinario. Di conseguenza, il reddito prodotto non può essere determinato secondo i criteri catastali propri del reddito agrario, ma deve essere qualificato come reddito d'impresa.
La decisione
La pretesa di qualificare i proventi dell'allevamento di cavalli da corsa come reddito agrario è stata esclusa. Il reddito derivante da tale attività deve essere assoggettato alla disciplina del reddito d'impresa, in conformità all'orientamento richiamato della Corte di cassazione, sentenza n. 11648/1993. Il testo non specifica gli estremi delle parti né l'esito formale del dispositivo, ma il principio applicato è favorevole all'Amministrazione finanziaria rispetto alla qualificazione del reddito.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF del reddito agrario e del reddito d'impresa
L'attività di allevamento di cavalli da corsa non è considerata attività agricola produttiva di reddito agrario; i relativi proventi devono essere trattati come reddito d'impresa.
Cassazione, sentenza n. 11648/1993
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il reddito derivante dall'allevamento di cavalli da corsa costituisce reddito d'impresa e non reddito agrario.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente un'attività di allevamento non è sufficiente la presenza di animali o il collegamento formale con un'azienda agricola: occorre verificare la natura concreta dell'attività e la sua riconducibilità alle attività agricole tipiche.
- L'allevamento di cavalli da corsa, per le sue finalità e modalità operative, è normalmente distinto dall'allevamento agricolo ordinario e produce reddito d'impresa.
- Quando un'attività non rientra nei presupposti del reddito agrario determinato catastalmente, i proventi devono essere dichiarati secondo le regole proprie del reddito d'impresa.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza economica dell'attività, dalle sue finalità e dall'organizzazione esercitata, non soltanto dalla denominazione utilizzata dal contribuente.
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