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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33018/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto e dalla successiva cessione di ramo d'azienda tra l'originario appaltatore e la società ricorrente. Nel giudizio di merito la società aveva chiesto il risarcimento del danno in relazione alla rinuncia alle riserve espressa dall'appaltatore nel verbale di sospensione dei lavori dell'11 aprile 1990. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, escludendo la carenza di legittimazione passiva della società e la nullità del contratto di cessione. In appello, però, la Corte territoriale ha rigettato il gravame della società, confermando la decisione con diversa motivazione: ha ritenuto, anche d'ufficio, la nullità del contratto di cessione di ramo d'azienda alla luce dell'art. 18 l. n. 55/1990, nonostante la questione fosse stata già rigettata in primo grado e non fosse stata riproposta con appello incidentale dalla parte vittoriosa sul punto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle preclusioni in appello, sostenendo che la Corte avesse esaminato un'eccezione non ritualmente riproposta; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e del giudicato interno; 3) omesso esame dell'eccezione di giudicato interno; 4) violazione dell'art. 2909 c.c.; 5) violazione delle norme sulla riproposizione delle eccezioni e dei termini; 6) erroneità della declaratoria di nullità della cessione di ramo d'azienda, perché la disciplina invocata riguarderebbe la cessione del singolo contratto di appalto e non la cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, se un'eccezione di merito è stata espressamente rigettata in primo grado, la sua devoluzione al giudice d'appello richiede appello incidentale della parte che intenda ottenerne l'accoglimento; non è sufficiente la sola riproposizione in comparsa di costituzione. Ha quindi ritenuto erroneo l'esame officioso compiuto dalla Corte d'appello sulla nullità della cessione di ramo d'azienda. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    Le eccezioni non accolte in primo grado si intendono rinunciate se non espressamente riproposte, ma la regola opera solo per le questioni rilevabili ad istanza di parte e non per quelle rilevabili d'ufficio, salvo che siano state già rigettate con pronuncia espressa o implicita, caso in cui occorre appello incidentale.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel dedurre le preclusioni sulle impugnazioni, nel quadro della disciplina dell'appello incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della tesi sulle preclusioni e sulla necessità di appello incidentale per le domande o eccezioni soccombenti.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali sulla tempestività delle difese in appello.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Consente il rilievo officioso delle questioni rilevabili d'ufficio, ma non supera il giudicato interno formatosi sul rigetto espresso di un'eccezione in primo grado.

  • art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.

    Invocato quale vizio di nullità della sentenza per violazione delle regole processuali sull'appello.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sull'eccezione di nullità già rigettata in primo grado.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il rigetto espresso o implicito di un'eccezione determina giudicato interno, precludendo il riesame anche officioso in appello.

  • art. 18 l. n. 55/1990

    Richiamato dalla Corte d'appello quale base della ritenuta nullità della cessione di ramo d'azienda; la Cassazione non esamina nel merito tale profilo perché assorbito dall'errore processuale.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo per sostenere che la disciplina sulla cessione del contratto non sarebbe applicabile alla cessione di azienda o di ramo d'azienda.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel sesto motivo come criterio interpretativo della disciplina invocata.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo in relazione alla successione nei contratti in caso di trasferimento d'azienda.

  • art. 1 D.P.C.M. n. 187/1991

    Richiamato nel sesto motivo tra le norme che, secondo la ricorrente, sarebbero riferibili alla sola cessione del contratto di appalto.

  • art. 25 d.lgs. n. 406/1991

    Richiamato nel sesto motivo con analoga finalità interpretativa.

  • art. 35 l. n. 109/1994

    Richiamato nel sesto motivo con analoga finalità interpretativa.

  • art. 25 D.M. n. 172/1989

    Richiamato nel sesto motivo con analoga finalità interpretativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la mera riproposizione in comparsa delle questioni respinte in primo grado non è sufficiente quando il rigetto sia stato espresso o chiaramente implicito: in tale ipotesi la parte interessata deve proporre appello incidentale, altrimenti si forma giudicato interno.
  • Il potere del giudice d'appello di rilevare d'ufficio questioni rilevabili officiosamente non opera se su تلك questioni si è già formato giudicato interno per mancata impugnazione incidentale della parte soccombente sul punto.
  • La distinzione decisiva è tra eccezioni non esaminate dal primo giudice, che possono essere semplicemente riproposte, ed eccezioni rigettate, per le quali è necessario il gravame incidentale.
  • Quando una statuizione di primo grado ha già deciso espressamente un'eccezione di merito, la sua devoluzione al secondo giudice richiede un atto di impugnazione formale, non essendo sufficiente la difesa meramente reiterativa.
  • Se il primo motivo di ricorso investe correttamente una violazione delle regole sul giudicato interno e sulle preclusioni processuali, l'accoglimento di tale motivo può assorbire le censure di merito sulla validità dell'atto o del contratto contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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