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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17096/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che lo aveva confermato colpevole del reato previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1/4/2008, n. 49 (fotografare la scheda elettorale nella cabina e inviarla), sostenendo: (1) che la foto ritenuta scattata all'interno del seggio in realtà era una foto già circolante tra i sodali (contestazione di fatto e della valutazione probatoria); (2) violazione dell'art. 175 cod. pen. relativa alla motivazione della Corte d'Appello sul diniego del beneficio della non menzione, in contrasto con lo scopo dell'istituto. Il dibattimento in Cassazione si è svolto in forma scritta ex art. 23 comma 8 del d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non inammissibile il ricorso ma ha constatato che il reato si è estinto per prescrizione (trattandosi di contravvenzione, con calcolo della sospensione di 42 giorni, la prescrizione è intervenuta il 17/07/2021). Non essendo emersi dagli atti elementi tali da imporre il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (requisito di assoluta non contestabilità), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione (decisione del 17/03/2022).

Norme richiamate

  • decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96

    Norma che punisce il comportamento consistente nell'introdurre nella cabina elettorale il telefono e nel fotografare/inviare la scheda; è la fattispecie di reato contestata al ricorrente.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione con requisitoria scritta e senza discussione orale; citata in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento in Cassazione.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 16)

    Richiamato per la proroga/operatività della disciplina processuale eccezionale richiamata (modalità procedurali in tempo di astensioni/emergenze).

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti dell'oggetto del ricorso in Cassazione (specifica dei motivi ammessi).

  • art. 175 cod. pen.

    Norma invocata dal ricorrente nel secondo motivo: la doglianza riguardava la motivazione della Corte d'Appello sul diniego del beneficio della non menzione; la Corte di Cassazione prende atto del motivo ma decide sul punto sostanziale della prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di prosciogliere nel merito nonostante la sopravvenuta estinzione del reato, ma solo se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o la non imputabilità: la Corte ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Richiamata per il principio secondo cui il proscioglimento per fatto inesistente o non imputabile richiede evidenze dagli atti talmente chiare da escludere ogni bisogno di accertamento ulteriore.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094

    Citata come orientamento che giustifica l'ammissibilità del secondo motivo di ricorso, con riferimento ai limiti di emendabilità dei motivi.

Massime di principio

  • Se il reato si è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza per estinzione; ciò non equivale necessariamente a un proscioglimento nel merito.
  • Per ottenere il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o la non imputabilità: mere contestazioni probatorie non sono sufficienti.
  • Le doglianze sulla valutazione probatoria (ad es. che una foto non sia stata scattata nel seggio ma fosse già circolante) richiedono accertamenti di merito che la Cassazione, di regola, non compie; tali profili vanno valorizzati tempestivamente in sede di merito e documentati con elementi chiari.
  • Nel calcolo della prescrizione è essenziale considerare tutte le sospensioni processuali (es. astensioni degli avvocati, rinvii): una corretta computazione può determinare l'estinzione del reato anche dopo conferma di colpevolezza in grado di appello.
  • Le questioni procedurali sui benefici come la "non menzione" implicano un esame motivazionale: se la motivazione di diniego è ritenuta insufficiente, il rimedio va proposto e motivato in grado di legittimità ma non sempre comporta il proscioglimento di merito.
  • Quando si propone ricorso per cassazione, è utile contestare sia profili di diritto che, se possibile, indicare elementi probatori certi (documenti, date, attestazioni) che possano concretamente sostenere una pronuncia di proscioglimento ove la prescrizione non sia ancora maturata.

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