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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18895/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il consorzio aveva chiesto in opposizione allo stato passivo il riconoscimento in prededuzione di un credito di euro 269.063,02 per trasporti eseguiti prima dell'apertura della procedura, credito già ammesso al chirografo. Il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione ritenendo che la norma di interpretazione autentica sulla prededuzione dei crediti degli autotrasportatori si applicasse solo ai trasporti funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale e non ai trasporti in uscita di prodotto finito destinato alla clientela. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto: 1) nullità del decreto e/o del procedimento per mancata discussione davanti al collegio; 2) violazione di norme fallimentari per asserita formazione di un giudicato endoprocedimentale derivante da precedente autorizzazione del giudice delegato al pagamento e dalle conclusioni favorevoli dei commissari straordinari; 3) violazione dell'art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e dell'art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017 per l'interpretazione restrittiva della prededuzione; 4) difetto di motivazione del decreto di merito. La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo e il quarto, rilevando che la norma interpretativa non consente di limitare la prededuzione ai soli trasporti in entrata e che il giudice di merito non aveva esaminato correttamente il nesso tra l'attività di autotrasporto e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia la nullità del procedimento per difetto di collegialità sia la formazione di un giudicato sulla prededuzione. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, cassando il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinviando al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di prededuzione alla luce dell'interpretazione corretta delle norme speciali.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    la trattazione può essere delegata al relatore, mentre la decisione spetta comunque al collegio con decreto motivato; la delega non viola la collegialità né il diritto di difesa se la decisione è collegiale e la parte può interloquire davanti al relatore.

  • art. 50-bis c.p.c.

    la delega della trattazione al relatore non integra violazione della riserva di collegialità quando la decisione finale resta al collegio.

  • art. 111-bis l.fall.

    non si forma giudicato endoprocedimentale sulla prededuzione in mancanza di un accertamento nelle forme previste dalla legge.

  • art. 95 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che da atti o autorizzazioni interne possa derivare un vincolo sul giudice quanto alla collocazione del credito.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo per fondare un giudicato sulla prededuzione.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione quando il giudice verifica d'ufficio la qualificazione giuridica del credito e la sua collocazione.

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003

    prevede una specifica ipotesi di prededuzione per crediti anteriori di determinati creditori collegati a prestazioni funzionali al contesto produttivo dell'ILVA; è norma eccezionale e di stretta interpretazione, ma va letta nel coordinamento con la norma interpretativa successiva.

  • art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017 conv. in L. 123/2017

    "rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA"

    la disposizione interpretativa amplia il rilievo del nesso tra prestazione di autotrasporto e funzionalità produttiva dell'ILVA, senza limitare la prededuzione ai soli trasporti in entrata o a una singola fase del ciclo produttivo.

  • art. 111 l.fall.

    richiamato quale parametro generale della prededuzione; la Corte ribadisce che la disciplina speciale dell'ILVA deroga al principio generale dell'art. 2740 c.c.

  • art. 2740 c.c.

    costituisce il principio generale alla cui deroga la previsione di prededuzione speciale deve essere letta come eccezione.

Massime di principio

  • Le norme che attribuiscono una prededuzione speciale in procedure concorsuali sono eccezionali e, in quanto derogatorie del principio di responsabilità patrimoniale generale, devono essere lette in modo coordinato con la norma interpretativa che le specifica, senza però introdurre restrizioni non desumibili dal testo.
  • In sede di accertamento del passivo, il giudice non è vincolato né da autorizzazioni interne della procedura né dalle conclusioni dei commissari o del curatore sulla collocazione del credito, potendo qualificare autonomamente il credito e rilevare d'ufficio i profili giuridici rilevanti.
  • La mancata contestazione di un fatto costitutivo non impedisce al giudice di verificare d'ufficio le condizioni giuridiche di ammissibilità o di collocazione del credito, nei limiti in cui la questione non sia riservata all'iniziativa di parte.
  • La delega della trattazione al relatore nel procedimento di opposizione allo stato passivo non viola la collegialità, se la decisione finale è assunta dal collegio con decreto motivato e il diritto di difesa risulta comunque garantito.
  • Quando una norma di interpretazione autentica collega la prededuzione alla funzionalità degli impianti produttivi di un'impresa strategica, il giudice non può limitare l'ambito applicativo a una sola tipologia di trasporto o a una sola fase del ciclo produttivo se il testo normativo non contiene tale restrizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTrasporto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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