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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33692/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già riconosciuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale quale amministratore unico di una società successivamente dichiarata fallita, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva l'illegalità della pena, sostenendo che l'aumento per la continuazione fosse stato calcolato due volte: dapprima considerando l'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche prevalenti e, successivamente, applicando un ulteriore aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. La Corte ha distinto tra pena illegale e pena illegittima, rilevando che l'errore nel metodo di calcolo della continuazione fallimentare non aveva determinato una pena diversa da quella prevista dalla legge, né superiore ai limiti edittali o più grave per genere e specie. Ha quindi ritenuto che il ricorso, proposto contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, deducesse un mero errore di determinazione della pena, non censurabile in cassazione in assenza di illegalità della pena finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la pluralità di condotte di bancarotta commesse nell'ambito del medesimo fallimento è soggetta alla disciplina peculiare della continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., formalmente configurata come circostanza aggravante e quindi soggetta al bilanciamento con le attenuanti. Tuttavia, l'erronea applicazione del metodo di calcolo integra, di regola, una pena illegittima e non una pena illegale, salvo che la pena finale sia estranea all'ordinamento per specie o genere, ovvero ecceda i limiti edittali. Poiché la pena concordata di due anni e sei mesi di reclusione rientrava nei limiti di legge, il vizio dedotto non era rilevabile nel giudizio di cassazione instaurato contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il controllo sulla sentenza emessa a seguito di concordato in appello è circoscritto ai profili relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della pronuncia all'accordo e all'illegalità della pena finale.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa non ravvisabile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    La disposizione prevede una disciplina peculiare della continuazione per la pluralità di condotte di bancarotta riferite al medesimo fallimento; pur avendo forma di circostanza aggravante, essa opera strutturalmente come speciale disciplina del cumulo giuridico ed è soggetta al bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La disciplina ordinaria della continuazione non può essere utilizzata in modo da duplicare il disvalore già considerato attraverso la continuazione fallimentare.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    Rilevano per individuare i limiti edittali generali oltre i quali la pena può qualificarsi illegale.

  • artt. 65, 71 e seguenti c.p.

    Rilevano ai fini della verifica dei limiti legali generali della pena e della distinzione tra pena illegale e mera illegittimità del procedimento commisurativo.

Massime di principio

  • La pluralità di condotte tipiche di bancarotta commesse nell'ambito del medesimo fallimento conserva autonomia ontologica, ma è unificata ai soli fini sanzionatori dalla disciplina speciale della continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
  • La continuazione fallimentare, pur operando come speciale forma di continuazione, è formalmente configurata come circostanza aggravante e, nel computo della pena, è soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
  • L'erronea applicazione dei criteri di calcolo della continuazione fallimentare determina una pena illegittima, non una pena illegale, quando la pena finale resta prevista dall'ordinamento e compresa nei limiti edittali applicabili.
  • La pena è illegale soltanto quando la sanzione applicata è diversa da quella prevista dalla legge per specie o genere, ovvero eccede i limiti edittali generali o quelli stabiliti per la singola fattispecie; le violazioni delle regole di commisurazione che non producono tali effetti costituiscono mere illegittimità.
  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, l'errore di calcolo o di determinazione della pena che non comporti illegalità della pena finale è inammissibile, poiché coperto dall'accordo e dalla rinuncia ai motivi di appello.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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