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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50786/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per diffamazione a mezzo stampa. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta omessa valutazione, da parte della corte territoriale, della memoria difensiva depositata (con allegato un articolo di giornale) e sosteneva che le espressioni contestate rientravano nella scriminante del diritto di satira e/o nella continenza espressiva del diritto di critica, posto che i trascorsi delle parti offese erano già stati accertati con sentenza passata in giudicato. Si lamentava quindi che la motivazione fosse illogica, incompleta, congetturale e priva di riscontri istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che la difesa non avesse indicato quali argomenti decisivi contenesse la memoria del 20 marzo 2023 e in che modo la loro omessa valutazione avrebbe inciso in modo inequivocabile sulla decisione, onere richiesto dalla giurisprudenza per fondare un vizio di motivazione o una nullità. La Corte ha inoltre richiamato i criteri per l'applicabilità del diritto di satira e della critica: la satira è esimente solo se la rappresentazione metaforica sia riconoscibile e non fondata su dati storicamente falsi; qui i messaggi pubblicitari non risultavano posti in tono ironico e non era stata svolta una doverosa verifica di veridicità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili come liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Base normativa per i motivi di cassazione proposti dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte richiama che i motivi devono indicare il nesso di decisività tra elementi omessi e decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dall'impugnazione come principio costituzionale collegato al diritto a un giusto processo; la Corte non ha ritenuto violato tale principio in assenza di specificità delle doglianze.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra quelle indicate a sostegno del ricorso; la Corte sottolinea l'onere della parte di indicare elementi decisivi trascurati.

  • art. 546, comma 1, n. 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme alfine di inquadrare i motivi di impugnazione; la Corte verifica la correttezza dell'uso degli istituti processuali nella censura proposta.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul potere valutativo del giudice in ordine alle prove e alla motivazione; la Corte ricorda i limiti della revisione in sede di legittimità.

  • art. 595, comma terzo, cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa, rilevante per la fattispecie penalmente contestata.

  • legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21

    Norma relativa alla stampa e ai mezzi di comunicazione di massa; richiamata nella contestazione per inquadrare la vicenda editoriale/pubblicitaria.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il deposito di memorie e richieste dalle parti; la Corte chiarisce che il deposito di una memoria non produce di per sé nullità e che l'omessa valutazione può costituire vizio di motivazione solo se gli elementi tralasciati sono decisivi.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità procedurali generali: la Corte esclude che l'omessa considerazione di una memoria comporti automaticamente la nullità prevista da questa disposizione, salvo che sia provato il carattere decisivo degli elementi omessi.

Massime di principio

  • Il semplice deposito di una memoria difensiva non determina automaticamente una nullità del processo; la parte che denuncia omissioni deve indicare quali argomenti della memoria fossero decisivi e in che modo la loro mancata valutazione avrebbe necessariamente portato a una diversa decisione.
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti: il vizio di motivazione è configurabile solo se gli elementi trascurati avevano un chiaro carattere di decisività tale da dover mutare il risultato, salvo nuovi e diversi elementi probatori.
  • La scriminante del diritto di satira o della critica è applicabile solo quando la rappresentazione sia chiaramente metaforica o simbolica e non fondata su dati storicamente falsi; la satira fondata su notizie false e presentata in tono non inequivocabilmente ironico non esclude la rilevanza penale della diffamazione.
  • Il giudice di merito è tenuto a verificare la veridicità dei fatti esposti, soprattutto quando le affermazioni non sono presentate in modo manifestamente satirico; la mancanza di tale verifica può contribuire a sostenere la responsabilità penale.
  • Le doglianze per omessa valutazione di memorie devono essere concrete e specifiche: formulazioni generiche saranno dichiarate inammissibili per mancanza dell'indicazione del nesso di decisività.

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