Ordinanza n. 1389/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza provinciale di individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento e di diffida all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nel SIN di Crotone
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza n. 1/2025 della Provincia di Crotone, nonché gli atti istruttori e procedimentali presupposti, con i quali le è stato contestato il ruolo di soggetto responsabile dell'inquinamento relativo all'area marino-costiera prospiciente il SIN di Crotone, ad aree portuali e ad aree interessate dalla presenza di conglomerato idraulico catalizzato e materiali TENORM. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano esposti né esaminati nel dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma emerge che la controversia riguarda la legittimità dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento e della conseguente diffida, ai sensi dell'art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, ha ordinato alla Provincia di Crotone di depositare l'ordinanza provinciale n. 3 del 19 giugno 2009 e la nota ICRAM prot. n. 6347/QdV/DI del 21 aprile 2004, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha quindi fissato l'udienza pubblica di discussione del merito al 25 novembre 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati né sulle spese.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
"individuazione del responsabile dell’inquinamento e diffida a provvedere"
È la base normativa del procedimento provinciale contestato, volto all'individuazione del responsabile dell'inquinamento e all'imposizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Richiamato quale fondamento dell'ordine di acquisizione documentale disposto nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di una controversia ambientale sull'individuazione del responsabile dell'inquinamento, risultino necessari documenti amministrativi specificamente individuati, il giudice amministrativo può ordinarne l'acquisizione da parte dell'amministrazione ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a., rinviando la decisione sul merito.
- L'ordine istruttorio di deposito di documenti presupposti o rilevanti non implica una valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato né sull'effettiva responsabilità del soggetto destinatario della diffida.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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