Cassazione Penale, Sentenza n. 33972/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Magistrato di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 4 marzo 2026, aveva rigettato l’opposizione contro la precedente dichiarazione di inammissibilità, pronunciata il 26 gennaio 2026, della richiesta di remissione del debito relativa alla multa e alle spese processuali. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta relativa alle spese processuali, fondato sulla circostanza che non avesse ancora espiato l’intera pena, che stava eseguendo in affidamento in prova al servizio sociale. Il rigetto della richiesta di remissione della multa non è stato impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al rigetto dell’opposizione relativa alle spese processuali. Ha rilevato che la remissione del debito richiede la sussistenza di disagiate condizioni economiche e di una condotta regolare, valutata sulla base del comportamento tenuto per un congruo periodo; l’espiazione dell’intera pena non è invece condizione per proporre la domanda relativa alle spese processuali. La pena rilevante è quella complessiva, qualunque sia la modalità della sua esecuzione, e l’affidamento in prova non è di per sé ostativo né modifica i presupposti da valutare. Il Magistrato di sorveglianza non aveva verificato né motivato sulle condizioni economiche e sulla condotta del condannato. È stato quindi disposto l’annullamento con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio sulle spese processuali, attenendosi ai principi indicati e restando libero nell’esito. Il ricorso è stato rigettato nel resto: la statuizione sulla multa, non impugnata, è divenuta irrevocabile.
Norme richiamate
Ai fini della remissione del debito, a norma dell'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 (già art. 56 Ord. pen.), è necessario e sufficiente che sussistano due presupposti, le disagiate condizioni economiche del detenuto e la regolarità della sua condotta in istituto
La remissione del debito presuppone sia condizioni economiche disagiate sia una condotta regolare; la domanda non può essere subordinata all’espiazione dell’intera pena.
la regolarità della sua condotta in istituto, che, in base all'art. 30-ter Ord. pen., richiamato dall'art. 6 d.P.R. n. 115 cit., può definirsi regolare quando il detenuto ha costantemente manifestato senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività organizzate nell'istituto
La regolarità della condotta va apprezzata considerando la costante manifestazione di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività organizzate.
Massime di principio
- Per la remissione del debito, i presupposti sono le disagiate condizioni economiche del condannato e la regolarità della condotta; la regolarità richiede una valutazione protratta per un congruo periodo, così da consentire un apprezzamento complessivo del comportamento.
- L’espiazione dell’intera pena non è condizione per presentare la domanda di remissione del debito relativa alle spese processuali e di mantenimento.
- La valutazione dei presupposti considera la pena complessiva, qualunque sia la modalità della sua esecuzione; l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale non è, in quanto tale, ostativa né rende irrilevante l’accertamento delle condizioni economiche e della condotta.
- Il giudice di sorveglianza deve verificare e motivare specificamente sulle condizioni economiche e sulla condotta del condannato; la valutazione del congruo periodo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, soggetto all’obbligo di motivazione e al controllo successivo.
Come è indicizzato
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