Cassazione Penale, Sentenza n. 10551/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione in quanto sorpreso a bordo di un'autovettura di provenienza furtiva. Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per non aver accertato il momento e le modalità del conseguimento del possesso del veicolo e per non aver motivato sull'elemento soggettivo (conoscenza della provenienza illecita). Inoltre censurava l'esclusione di attenuanti (art. 62 n.4 c.p. e art. 648 c.p. comma) e contestava la valutazione negativa della condotta precedente (tentato furto), nonché la mancata considerazione del modesto valore del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Secondo la Cassazione la motivazione della corte territoriale era insoddisfacente: la mera presenza del ricorrente a bordo del veicolo rubato non prova il conseguimento del possesso (nemmeno a titolo di compiacenza) né la conoscenza della sua provenienza illecita. La sentenza impugnata non ha trattato adeguatamente né l'elemento materiale (la 'traditio' o altro atto di acquisto del possesso) né l'elemento soggettivo (dolo/consapevolezza). Per tali ragioni è stato disposto l'annullamento con rinvio; i restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 e modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15
Norma procedurale che autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; applicata per la trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Grounds of cassation invoked dal ricorrente: 'violazione di legge' e 'vizio di motivazione'. La Corte ha ritenuto fondato il motivo fondato su tali norme.
La norma incriminatrice richiede il conseguimento del possesso di una cosa proveniente da reato e la conoscenza della sua provenienza illecita. La Corte ha richiamato che occorre accertare il fatto materiale della ricezione (anche 'traditio') e l'elemento soggettivo; la mera presenza a bordo non è sufficiente a fondare la responsabilità per ricettazione.
Circostanza attenuante relativa al valore del bene o a circostanze riconducibili alla speciale tenuità: la Corte d'appello l'aveva esclusa valorizzando negativamente la condotta precedente; la Cassazione ha annullato la sentenza assorbendo i rilievi, evidenziando che la valutazione delle attenuanti non può fondarsi su presupposti non adeguatamente motivati.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, sent. n. 2534/1997; Sez. 2, n. 12763/2011; Sez. 2, n. 22959/2017)
Principi richiamati: la ricezione comprende qualsiasi conseguimento del possesso (anche a titolo di compiacenza) ma tale conseguimento deve essere provato; la presenza del soggetto su un bene di provenienza illecita è circostanza neutra e non prova automaticamente né la possessione né la consapevolezza della provenienza illecita.
Massime di principio
- La mera presenza su un veicolo o su un bene di provenienza illecita non è di per sé sufficiente per integrare il reato di ricettazione; il giudice deve provare o motivare il conseguimento del possesso (anche a titolo di compiacenza) e la conoscenza della provenienza illecita.
- Per affermare la ricettazione è necessario descrivere la 'traditio' o altro fatto materiale che dimostri l'acquisizione del bene da parte dell'imputato; indizi non univoci richiedono spiegazioni logiche e congrue.
- Se la motivazione del giudice d'appello si basa su presunzioni generiche (es. "costante partecipazione alla fattispecie plurisoggettiva") senza collegarle all'elemento materiale e soggettivo richiesti dalla norma, la decisione è vulnerabile in Cassazione per vizio di motivazione.
- Le questioni relative all'applicazione o esclusione di attenuanti (es. art. 62 n.4 c.p.) richiedono adeguata e specifica motivazione; non possono essere negate sulla base di valutazioni temporali ipotetiche non provate.
- In caso di dubbio sulla sussistenza degli elementi del reato, il dubbio giova all'imputato: il giudice di merito deve chiarire i profili partecipativi prima di ritenere integrata la responsabilità.
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