Cassazione Penale, Sentenza n. 19641/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PG impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto a Mecatti l'equo indennizzo di 22.000 euro per la detenzione domiciliare subita dal 30/10/2014 al 25/12/2014, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare e applicare gli artt. 314 e ss. c.p.p. e non avrebbe adeguatamente verificato se la condotta del Mecatti (in particolare il rilascio di una lettera di referenza basata su un deposito temporaneo, apparentemente strumentale all'ammissione a una gara) avesse avuto efficacia causale e sinergica nell'indirizzare l'azione della magistratura e nell'instaurazione o mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito una motivazione ampia, coerente e non censurabile in sede di legittimità, valutando correttamente l'assenza di dolo o di colpa grave in capo a Mecatti. In particolare la Cassazione ha richiamato il limite della cognizione in sede di riparazione (che riguarda la legittimità e la logicità della motivazione, non il merito pieno), ha confermato che il Tribunale di Roma aveva escluso che la lettera di referenza fosse frutto di un iter irregolare e aveva altresì accertato che la turbativa della gara era stata posta in essere con altri accordi dai quali Mecatti risultava estraneo. Inoltre la Corte ha sottolineato elementi a favore dell'imputato (coerenza delle risposte in interrogatorio, insistita richiesta del versamento del capitale nonostante la possibilità di concedere il fido), giungendo a ritenere non sussistente la colpa grave o il dolo idonei a escludere il diritto all'indennizzo. Il ricorso è dunque stato respinto e resta confermato il riconoscimento dell'indennizzo.
Norme richiamate
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La Corte ha applicato l'art. 314 come causa impeditiva dell'indennizzo quando l'interessato abbia dato causa alla misura con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale condizione ostativa.
art. 646 cod. proc. pen. (secondo capoverso) e richiamo all'art. 315 cod. proc. pen.
Richiamati per stabilire i limiti della cognizione della Corte di Cassazione nei procedimenti di riparazione: la Corte di legittimità verifica la legittimità e la congruità della motivazione, non riesamina il merito dei fatti.
Richiamato implicitamente per i limiti dei motivi di ricorso per cassazione che possono essere dedotti nei procedimenti di riparazione.
Citato ai fini della nozione di colpa: la colpa si definisce secondo le categorie dell'art. 43, e la colpa grave si concreta in negligenza, imprudenza o imperizia macroscopiche che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Richiamato in relazione alle conclusioni rese dalle parti; non incide sulla decisione di merito ma sulle modalità processuali.
art. 110 e art. 353 cod. pen.; artt. 48, 479 in relazione all'art. 476 co. 2 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate in ordine alle imputazioni originarie contestate a Mecatti nel procedimento di merito; non oggetto diretto della decisione sul ricorso del PG, ma parte del quadro fattuale e delle contestazioni che hanno dato luogo alla custodia cautelare.
Massime di principio
- In i procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la Corte di Cassazione è limitata al controllo di legittimità e della logicità/congruità della motivazione della Corte territoriale, non può riesaminare liberamente il merito dei fatti.
- L'art. 314 c.p.p. esclude il diritto all'indennizzo quando l'interessato ha concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave; spetta al giudice della riparazione accertare d'ufficio l'assenza di tale condizione ostativa.
- Per dolo va intesa anche la condotta consapevole i cui esiti, secondo l'esperienza comune, creano una situazione di allarme sociale tale da giustificare l'intervento dell'autorità; per colpa grave rilevano negligenza, imprudenza o imperizia macroscopiche.
- Non basta che la condotta appaia anomala o discutibile: è necessario provare il nesso causale tra quella condotta e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare per escludere l'indennizzo.
- Il giudice della riparazione può e deve valutare la condotta sia prima sia dopo l'adozione della misura e al momento della conoscenza dell'avviso di indagine, tenendo conto anche del comportamento processuale (es. interrogatorio di garanzia).
- Se il giudice della cognizione (tribunale) ha accertato che un atto è conforme a direttive interne o non è frutto di un iter irregolare, il giudice della riparazione difficilmente potrà riformulare una diversa valutazione se la Corte di legittimità trova la motivazione coerente e non illogica.
- Per ottenere revoca dell'indennizzo in casi analoghi, è necessario che l'organo impugnante dimostri concretamente la rilevanza causale della condotta dell'indagato nella decisione dell'autorità che ha disposto o mantenuto la misura cautelare.
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