Cassazione Penale, Ordinanza n. 20789/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era proposta avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che tale circostanza rendeva il ricorso palesemente inammissibile, decidibile senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva rideterminato la pena in seguito ad accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 493-ter c.p. Il solo motivo dedotto lamentava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 133 c.p. e 544, 546 c.p.p., ma la Corte ha rilevato che il ricorso era proposto contro una sentenza resa a seguito di accordo ex art. 599-bis c.p.p. e che, per tale ragione, era manifestamente inammissibile, potendo la causa essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza di appello era stata pronunciata a seguito di accordo tra le parti; contro tale tipo di decisione il ricorso è stato ritenuto inammissibile nei termini rilevati dalla Corte.
Consente di dichiarare senza formalità l'inammissibilità del ricorso quando la causa è manifestamente inammissibile.
Norma incriminatrice del reato oggetto del procedimento.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della sentenza per il trattamento sanzionatorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è inammissibile quando non si confronta con il peculiare regime processuale della decisione concordata.
- Quando l'inammissibilità è manifesta, la Corte può rilevarla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La deduzione di vizi motivazionali o di nullità in tema di determinazione della pena non supera il vaglio di ammissibilità se l'impugnazione riguarda una decisione resa su accordo delle parti e il motivo non incide su un profilo deducibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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