Cassazione Penale, Sentenza n. 22033/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento che, in parziale riforma del primo grado, aveva dichiarato la prescrizione per alcune condotte contestate (fino al 23/09/2014) ma aveva confermato la responsabilità penale di Antonio Amici per altre condotte di truffa aggravata (art. 640 c.p.) relative all'indebita percezione di prestazioni INPS (ASPI, MINIASPI e reddito di garanzia), ritenendo che egli, in concorso con Antonio Narcisi e avvalendosi di società fittizie, avesse usato artifici e raggiri per ottenere le prestazioni. In cassazione Amici deduceva insufficienza di prove (violazione artt. 192 comma 2 e 530 c.p.p.) e censurava l'utilizzo, da parte dei giudici, di elementi indiziari tratti da fatti per i quali era intervenuta prescrizione per decidere su fatti successivi (violazione artt. 125 comma 3 e 192 comma 1 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: ha ribadito i limiti del controllo in sede di legittimità (non è consentita la riconsiderazione del merito o la rivalutazione delle prove), ha ritenuto coerenti e congrue le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado (doppia conformità) e ha ritenuto che non siano emersi vizi logici o apodittici tali da giustificare l'accoglimento del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 commi primo e secondo n.1 cod. pen.
Norma sostanziale applicata per la qualificazione delle condotte come truffa aggravata; i giudici di merito hanno ritenuto provato l'uso di artifici e raggiri per l'ottenimento delle prestazioni INPS.
art. 192 comma 1 e comma 2 c.p.p.
Norme sul valore indiziario delle prove; il ricorrente contestava l'uso degli indizi, mentre la Corte ha ritenuto legittima e congrua la valutazione indiziaria operata dai giudici di merito.
Norma relativa al giudizio di rinvio o assoluzione; citata nella contestazione sulla insufficienza della prova, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per sindacare il merito.
Norma sulla separazione e sulla valutazione delle prove e dei giudizi; il motivo sosteneva che elementi relativi a fatti prescritti non potevano essere usati per altri fatti, ma la Corte ha ritenuto la motivazione complessiva coerente e non viziata.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale alle conclusioni scritte rese dal Sostituto Procuratore Generale; qui indica il quadro formale delle conclusioni in udienza.
Norma che prevede, dopo la declaratoria di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e la possibile comminazione di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla verifica di legalità e logica della motivazione; non è ammessa la rinnovazione del giudizio di fatto o della valutazione delle prove, salvo vizi di motivazione formali o illogicità manifeste.
- La valutazione degli indizi e dell'attendibilità delle fonti è rimessa ai giudici di merito; per ottenere l'annullamento in Cassazione occorre dimostrare vizi motivazionali gravi (contraddittorietà, apoditticità, illogicità) e non una semplice divergenza di valutazione.
- La c.d. doppia conformità (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi) rafforza la tenuta motivazionale della decisione complessiva e rende più difficile il successo del ricorso per cassazione, salvo errori di diritto o illogicità rilevanti.
- L'utilizzo di elementi probatori relativi a fatti per i quali è intervenuta la prescrizione può essere contestato solo se il loro impiego ha determinato una motivazione illogica o contraddittoria; altrimenti la valutazione rimane di merito.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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