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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26087/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma, per effetto dell'inammissibilità, la precedente condanna confermata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato. L'unico motivo dedotto era formalmente qualificato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che esso era privo dei requisiti minimi di specificità richiesti per il ricorso, perché non indicava gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura e non consentiva al giudice di legittimità di individuare in modo preciso i rilievi da esaminare.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per individuare il furto base oggetto della condanna confermata.

  • art. 625 c.p.

    Richiamo alle circostanze aggravanti del furto poste a fondamento della qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione specifica dei motivi con indicazione degli elementi posti a base della censura; la mera formulazione astratta di violazione di legge non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a rendere intellegibili le censure al giudice di legittimità; non è sufficiente una doglianza meramente assertiva o generica.
  • La deduzione della violazione di legge, se non accompagnata dall'indicazione concreta degli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, integra un motivo inidoneo ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità lascia ferma la decisione di merito impugnata, che nel caso di specie era una conferma della condanna per furto aggravato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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