Cassazione Civile, Ordinanza n. 11729/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un conto corrente bancario e da un contratto di mutuo fondiario stipulati dai correntisti, con fideiussione prestata da uno di essi a garanzia del mutuo. In primo grado era stata accolta solo parzialmente la domanda di ripetizione di somme indebitamente versate, proposta nei confronti della banca, sulla base dell’assunta nullità di alcune clausole contrattuali: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rinvio agli usi piazza per la determinazione del tasso, usurarietà degli interessi, commissione di massimo scoperto e, per il mutuo, piano di ammortamento alla francese. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo valido il mutuo con ammortamento alla francese, operante la prescrizione eccepita dalla banca e applicabile il divieto di anatocismo solo fino al 30 giugno 2000. Nel ricorso per cassazione i correntisti hanno dedotto: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione di norme processuali e sostanziali per il mancato ricorso a consulenza tecnica d’ufficio e per l’asserita indeterminatezza/usurarietà del tasso derivante dal piano di ammortamento alla francese; 2) violazione delle norme su anatocismo e capitalizzazione periodica per aver ritenuto lecita la capitalizzazione post 1° luglio 2000 senza specifica convenzione sottoscritta; 3) violazione delle norme sulla prescrizione e sull’illegittimità costituzionale di una norma richiamata, contestando che la banca avesse eccepito la prescrizione; 4) violazione della disciplina sul conto corrente per il mancato ricalcolo delle valute effettive di versamenti e prelevamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la scelta di disporre o meno la consulenza tecnica d’ufficio è discrezionale del giudice di merito e, inoltre, le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento di fatto della Corte territoriale, che aveva ritenuto sottoscritto il piano di ammortamento alla francese ed escluso l’indeterminatezza del tasso e una capitalizzazione occulta degli interessi. Il secondo motivo è stato inammissibile perché fondato sull’assunto, non riscontrato nella sentenza impugnata, della mancata approvazione delle nuove condizioni contrattuali; la censura, così formulata, investiva un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato inammissibile poiché la sentenza impugnata aveva espressamente dato atto della reiterata eccezione di prescrizione della banca; inoltre la norma richiamata sulla sua asserita illegittimità costituzionale non costituiva ratio decidendi. L’ultimo motivo è stato inammissibile perché la Corte d’appello aveva recepito le risultanze contabili del consulente tecnico d’ufficio, e la critica dei ricorrenti si risolveva ancora una volta in una contestazione di fatto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure che attaccano la ricostruzione fattuale del giudice di merito non sono proponibili come vizi di violazione di legge o di motivazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
La decisione se disporre la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Richiamati dalle parti per contestare il calcolo degli interessi e l’anatocismo nel rapporto bancario.
artt. 120, secondo comma, t.u.b.
Richiamato per la disciplina della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari successiva al 1° luglio 2000.
artt. 2 e 7 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000
Richiamati per il regime della capitalizzazione degli interessi dopo la riforma del 2000.
Richiamato per il divieto di anatocismo.
art. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. nella l. 26 febbraio 2011, n. 10
La sua evocata illegittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante perché la norma non costituiva base della decisione impugnata.
Richiamato per la questione della decorrenza della prescrizione nell’azione di ripetizione.
Richiamato anche per la doglianza sul ricalcolo delle valute effettive nei movimenti di conto corrente.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, non è ammissibile trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto quando si contesta l’accertamento compiuto dal giudice di merito sulle risultanze documentali o contabili.
- La scelta del giudice di merito di ammettere o meno la consulenza tecnica d’ufficio è discrezionale e non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se presuppone un fatto non accertato dal giudice di merito o se attinge una norma non posta a fondamento della decisione.
- In tema di rapporti bancari, la contestazione della capitalizzazione degli interessi, del piano di ammortamento o delle valute effettive richiede una critica coerente con gli accertamenti di fatto già compiuti; in cassazione non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del rapporto contabile.
- La deduzione dell’eccezione di prescrizione o la sua mancata considerazione da parte del giudice di merito va valutata sulla base di quanto effettivamente risulta dalla sentenza impugnata, non su ricostruzioni alternative delle parti.
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