Cassazione Civile, Ordinanza n. 29020/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente resistente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un avvocato aveva promosso esecuzione forzata nei confronti di un ente previdenziale sulla base di un titolo esecutivo giudiziale. L'ente aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ottenendone l'accoglimento sia davanti al Giudice di Pace sia in appello davanti al Tribunale. In cassazione il creditore procedente articolava quattro motivi: (1) deduceva la nullità dell'opposizione perché introdotta non con atto telematico ma a verbale di udienza, invocando l'obbligatorietà del PCT; (2) sosteneva che, una volta rimessa la causa per il merito, il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato davanti al Tribunale e non davanti al Giudice di Pace, lamentando violazione dell'art. 616 c.p.c.; (3) censurava la decisione nella parte in cui aveva escluso la debenza delle spese successive e occorrende maturate tra formazione del titolo e notifica del precetto, sostenendo che tali spese fossero azionabili con il medesimo titolo; (4) lamentava la mancata compensazione delle spese di lite per asserito mutamento di giurisprudenza interna del tribunale. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo perché introduceva una questione nuova non trattata nei giudizi di merito; il secondo perché il provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 616 e 618 c.p.c. ha natura ordinatoria e non vincola il giudice del merito sulla competenza; il terzo per difetto di specificità e mancata localizzazione/trascrizione degli atti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il quarto perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, in presenza di soccombenza integrale, la condanna alle spese è conforme all'art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione era il rimedio azionato dall'ente debitorio per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che assegna il termine per instaurare il giudizio di merito ha natura ordinatoria e non contiene una decisione vincolante sulla competenza del giudice davanti al quale la causa deve essere riassunta o introdotta.
Anche il provvedimento emesso nell'ambito dell'opposizione esecutiva ai sensi di tale norma non vincola la fase di cognizione piena quanto all'individuazione del giudice competente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se la censura si fonda su documenti non specificamente indicati, localizzati e trascritti/riassunti nel ricorso, oppure se introduce questioni nuove richiedenti accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
La censura prospettata sotto tale profilo è stata ritenuta non idonea a superare il rilievo di inammissibilità o manifesta infondatezza nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge erano comunque inammissibili o infondate per difetto dei presupposti processuali e di specificità richiesti dal ricorso.
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato rispetto ai motivi che contestavano l'applicazione di principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La parte integralmente soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il suo mancato esercizio non richiede specifica motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che assegna il termine per il merito o indica il giudice davanti al quale riassumere la causa è un atto ordinatorio di direzione del processo e non una decisione vincolante sulla competenza; la competenza va verificata nella successiva fase a cognizione piena secondo le regole ordinarie.
- La parte che introduce il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva non è vincolata all'eventuale indicazione del giudice dell'esecuzione e può instaurarlo davanti al giudice effettivamente competente; il giudice adito deve a sua volta verificare autonomamente la propria competenza.
- In cassazione, la censura che si fonda su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione, localizzazione e trascrizione/riassunto del contenuto rilevante; la sua violazione determina inammissibilità.
- Sono inammissibili in sede di legittimità le questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
- La mancata compensazione delle spese di lite non è, di regola, censurabile in cassazione, poiché la compensazione ex art. 92 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in caso di soccombenza integrale opera il principio di cui all'art. 91 c.p.c.
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