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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32661/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia riguarda un atto notarile del 3 aprile 2012 con cui un soggetto aveva apparentemente ceduto alla madre le proprie quote di partecipazione in una S.r.l.; il creditore dell'alienante, dopo avere tentato inutilmente di pignorare quelle quote, aveva chiesto in giudizio di accertare la nullità dell'atto o, in subordine, la sua inefficacia ex art. 2901 c.c., sostenendo che la cessione fosse solo apparente e dissimulasse in realtà una donazione o comunque un atto gratuito posto in essere per sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale. I giudici di merito avevano ritenuto provata, sulla base di plurimi indizi, la simulazione relativa della vendita e la natura donativa dissimulata dell'operazione, dichiarandone la nullità per difetto della forma richiesta per la donazione. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione; 2) nullità per motivazione contraddittoria; 3) violazione delle norme sulla forma della donazione e della disciplina notarile, assumendo che non potesse parlarsi di donazione soggetta a forma solenne; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove e delle deposizioni testimoniali; 5) violazione degli artt. 2697 e 1367 c.c., sostenendo che l'onere di provare la simulazione gravasse integralmente sull'attore e che la Corte avesse invertito l'onere probatorio; 6) violazione dei criteri di determinazione del valore della causa ai fini delle spese, perché la Corte d'appello aveva parametrato le spese al credito del creditore invece che al valore delle quote trasferite. La Cassazione ha respinto i motivi 1, 2, 3, 4 e 5, ha accolto il sesto motivo, ha cassato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per la nuova liquidazione sulla base del valore delle quote oggetto della donazione dissimulata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione, alla qualificazione del negozio come donazione dissimulata, alla dedotta violazione delle regole probatorie e dell'onere della prova, confermando che il creditore poteva avvalersi di presunzioni e che, una volta emersi seri indizi di simulazione, spettava al preteso acquirente dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo. Ha invece accolto il motivo sulle spese di lite, affermando che, poiché era stata accolta la domanda principale di simulazione, il valore della causa andava determinato in base al valore delle quote trasferite e non al credito tutelato con l'azione revocatoria proposta solo in subordine. Ne è derivata la cassazione con rinvio limitatamente alla nuova liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente, poiché esprime un percorso argomentativo coerente e comprensibile, idoneo a integrare il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 1417 c.c.

    La simulazione può essere provata dal terzo con ogni mezzo, compresi testimoni e presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi valutati dal giudice di merito sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la prova presuntiva della simulazione relativa.

  • art. 782 c.c.

    Se il negozio apparente dissimula una donazione, per la validità dell'atto è necessaria l'osservanza della forma solenne prevista per la donazione.

  • art. 1414, co. 2, c.c.

    Quando il negozio simulato nasconde un negozio diverso, quest'ultimo deve avere i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge per il negozio dissimulato.

  • L. n. 89 del 1913, artt. 47, 48 e 50

    Richiamati in ricorso per contestare la disciplina formale dell'atto notarile, ma la censura è stata respinta.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è deducibile in cassazione una mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduca l'adozione di un criterio legale di prova diverso dal prudente apprezzamento; non è invece consentita la semplice richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Se il creditore offre elementi presuntivi della fittizietà dell'alienazione, l'acquirente deve provare l'effettivo pagamento del prezzo; la dichiarazione del prezzo nel rogito non basta verso il terzo.

  • art. 1367 c.c.

    Il criterio conservativo opera solo se il senso del contratto resti oscuro o ambiguo; non può essere usato per sostituire una volontà contrattuale diversa da quella effettivamente accertata.

  • art. 12 c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese, ma la Corte ha chiarito che il valore della controversia va determinato in base al decisum e, nel caso di simulazione relativa di cessione di quote dissimulante donazione, al valore delle quote trasferite.

  • art. 2901 c.c.

    Citato solo come domanda subordinata proposta in primo grado; non è il titolo della decisione finale, ma rileva nel ragionamento sulla determinazione del valore della lite.

  • art. 5 del D.M. n. 55/2014

    Il valore della causa rilevante ai fini della liquidazione del compenso deve essere determinato secondo il criterio del decisum.

Massime di principio

  • Il terzo creditore che agisca per far accertare la simulazione di una cessione può provare il carattere fittizio dell'operazione anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta che il creditore abbia fornito un quadro indiziario sufficiente della simulazione, spetta al preteso acquirente dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo e la reale natura onerosa dell'atto.
  • La mera indicazione, nel rogito, dell'avvenuto pagamento del prezzo non è sufficiente a vincere la pretesa del creditore terzo, se non è provata la concreta provenienza della provvista e l'effettivo versamento.
  • Quando un atto apparentemente oneroso dissimuli una donazione, il negozio dissimulato deve rispettare la forma solenne prevista per la donazione; in difetto, è nullo.
  • In cassazione non è censurabile, come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la sola difforme valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se non si deduce l'uso di un criterio legale di valutazione diverso da quello corretto.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va determinato in relazione all'oggetto effettivamente deciso e, nella simulazione relativa di cessione di quote dissimulante donazione, al valore delle quote trasferite, non al credito tutelato in via subordinata con l'azione revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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