Cassazione Penale, Ordinanza n. 23886/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato tutti gli elementi, ulteriori rispetto alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, idonei a dimostrare uno stato di indigenza tale da non consentire il pagamento della cauzione/imposta cauzione. Il ricorso, tuttavia, si limitava a riproporre le medesime doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva disattese, né indicare reali vizi della motivazione nei limiti del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e reiterativo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, privo di un confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011
È la norma incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna in appello; il testo della sentenza non ne descrive il contenuto precettivo, ma ne presuppone l'applicazione al caso concreto.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati; la mera riproposizione di questioni già decise senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata è estranea alla struttura del giudizio di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per aspecificità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure formulate con il ricorso.
- La mera riproposizione in cassazione di questioni già dedotte e disattese in appello, senza critica delle argomentazioni del giudice di merito, integra genericità del motivo.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare un vizio riconducibile ai parametri dell'art. 606 c.p.p.; non è sufficiente ribadire la tesi difensiva di merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende previsto dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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