Cassazione Penale, Sentenza n. 30264/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte Militare di Appello che aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuitð (art. 131-bis c.p.) della condotta: l'imputato era stato ordinato dal comandante di liberare la stanza di servizio in vista dell'arrivo di nuovi colleghi ma aveva lasciato mobili e imballi (frigorifero, libreria, ecc.). Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che il suo comportamento non era idoneo a impedire o limitare significativamente l'uso dell'alloggio dai nuovi assegnati, che la disciplina militare non è un bene giuridico autonomo e che la valutazione della offensività deve tener conto della concreta portata della condotta; inoltre deduce che parte del periodo era in licenza e dunque impossibilitato ad ottemperare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che l'interesse a ricorrere contro la pronuncia di non punibilità sussiste ma il motivo proposto non dimostra alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte militare di appello secondo cui la condotta non è completamente inoffensiva: vi è stata chiara disattesa della volontà dei superiori, con nocumento all'autorità e possibili effetti emulativi e compromissione dell'ordine e della convivenza nella caserma. La circostanza della licenza non assolve poiché l'ordine era stato ricevuto prima di partire e la persistente inottemperanza dimostra volontà di non ottemperare. Viene confermata quindi la pronuncia di non punibilità per particolare tenuità adottata in appello e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, codice penale militare di pace
menzionato come base della condanna di primo grado per inosservanza dell'ordine del comandante
Norma richiamata per sanzionare la condotta di non ottemperanza ad un ordine del superiore nell'esercizio delle funzioni militari; nel caso ha dato luogo alla condanna in primo grado per omissione nel liberare la stanza di servizio
applicata dalla Corte militare di appello per dichiarare la non punibilità per particolare tenuitð
L'istituto della particolare tenuità riduce la offensività della condotta e può determinare la non punibilità; la Corte osserva che l'applicazione di art. 131-bis non implica inesistenza del reato ma riconosce la rilevanza penale attenuata del fatto
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nell'argomentazione della Corte sulla differenza tra proscioglimento per irrilevanza e applicazione dell'art. 131-bis
Se il fatto fosse stato del tutto privo di rilevanza penale il giudice avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento ai sensi di questa norma; la Corte usa la norma per spiegare che l'applicazione di art. 131-bis conferma invece la sussistenza del fatto penalmente rilevante pur con offensività attenuata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non implica che il fatto sia inesistente o del tutto privo di rilevanza penale: il giudice riconosce una ridotta offensività ma conferma l'accertamento del fatto.
- L'inottemperanza ad un ordine gerarchico in ambito militare è valutata anche in relazione all'effetto sull'autorità del superiore e sull'ordine interno: la concreta lesione dell'ordine o della disciplina può giustificare una valutazione di offensività anche se il disservizio materiale è temporaneo o limitato.
- L'essere in licenza non esclude in linea di principio la responsabilità se l'ordine è stato impartito prima della partenza e la condotta dimostra volontà di non ottemperare (la semplice impossibilità va provata e valutata nel contesto fattuale).
- La Suprema Corte interviene solo se il motivo di impugnazione dimostra elementi di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata; valutazioni di merito sulla offensività della condotta sono in generale di competenza del giudice di merito.
- Il ricorrente ha interesse ad impugnare anche una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità perché questa ha effetti di giudicato sull'accertamento del fatto e ricade nel casellario giudiziale, potendo influire su future valutazioni analoghe.
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