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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14598/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a un soggetto iscritto alla Gestione Artigiani il pagamento di contributi IVS a percentuale eccedenti il massimale per l'anno 2013, oltre alle sanzioni per morosità, in conseguenza dell'accertamento di un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato, collegato sia all'attività svolta nella società di persone familiare sia alla partecipazione in una società a responsabilità limitata. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, ritenendo che i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali non potessero essere inclusi nella base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della norma citata in connessione con la l. n. 233/1990 e sostenendo che, nel rinnovato quadro normativo, anche i redditi da capitale e dividendi dovrebbero essere considerati redditi disponibili dell'autonomo e quindi rilevanti ai fini previdenziali, in quanto idonei a migliorare il tenore di vita e la futura prestazione pensionistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui la base imponibile contributiva degli iscritti alle Gestioni Artigiani è costituita dalla totalità dei redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale; per contro, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile ai fini dei contributi INPS. Il ricorso è stato quindi rigettato; l'INPS è stato condannato alla rifusione delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992

    "i redditi d'impresa come definita dalla disciplina fiscale"

    la base imponibile per i contributi degli iscritti alle Gestioni Artigiani coincide con i redditi d'impresa fiscalmente qualificati; restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione societaria senza lavoro

  • l. n. 233/1990

    richiamata dall'INPS in connessione con la disciplina sulla base contributiva

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti a gestione artigiani, la base imponibile va determinata secondo la nozione fiscale di reddito d'impresa richiamata dalla normativa previdenziale.
  • Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, quando non accompagnati da prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non possono essere assoggettati a contribuzione INPS come redditi d'impresa.
  • La qualificazione previdenziale del reddito deve seguire la natura giuridico-fiscale del provento, non una valutazione economica di mera disponibilità o capacità di migliorare il tenore di vita del percettore.
  • Quando il ricorso è rigettato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
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IstitutiOnere della prova

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