Cassazione Penale, Sentenza n. 51407/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. disposta con decreto del Ministero della Giustizia, contestando la carenza o l'apparenza della motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti per la proroga. Sostiene l'assenza di nuovi elementi individualizzanti sulla sua pericolosità e capacità di mantenere contatti con l'associazione mafiosa (detenuto da circa trent'anni, periodo di scarcerazione senza rilievi, assenza di corrispondenza o elementi che dimostrino collegamenti, positiva condotta carceraria, nessun coinvolgimento in indagini successive). Chiede inoltre che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2 Ord. pen. (e correlati effetti sull'accesso ai benefici per l'ergastolano), per presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU, in relazione all'assenza di un limite di durata del regime differenziato e all'impossibilità di una rivalutazione concreta ai fini dei benefici.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene adeguata e sufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha confermato la proroga del regime 41-bis, richiamando elementi indicati nel decreto ministeriale e nelle comunicazioni investigative (DDA di Palermo e Caltanissetta, DNA, Ministero dell'Interno, Arma dei Carabinieri) che attestano la perdurante operatività delle famiglie mafiose del mandamento di riferimento e l'influenza e il ruolo di vertice del La Barbera anche durante la detenzione. La Corte sottolinea l'assenza di indizi di dissociazione e che il decorso del tempo e la buona condotta carceraria non cancellano le ragioni della proroga. Ribadisce che per la proroga è sufficiente la probabilità, non la certezza, dei collegamenti con l'associazione. Quanto alla questione costituzionale, la Corte la giudica manifestamente infondata o superata alla luce degli interventi normativi e degli indirizzi della Corte Costituzionale (ordinanza n.227/2022 e d.l. n.162/2022) che hanno modificato il quadro sull'ergastolo ostativo e l'accesso ai benefici; pertanto il Tribunale ha legittimamente omesso di sollevarla come prospettata. Conseguenza: ricorso rigettato.
Norme richiamate
La norma autorizza l'applicazione e la proroga del regime penitenziario differenziato quando sussistono indizi che rendano probabile la capacità del detenuto di mantenere o ripristinare contatti con l'associazione criminale; il giudice richiede motivazione logica e adeguata ma non prova di certezza
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme proceduralissime richiamate in relazione ai motivi di impugnazione per vizio di motivazione e per errori di diritto nella decisione impugnata
Richiamato in riferimento agli strumenti di impugnazione e al controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato
art. 4-bis Ord. pen. (d.l. n.162/2022, comma 1-bis citato)
La modifica normativa introdotta dal d.l. 162/2022 ha inciso sul regime dei benefici per i condannati per reati ostativi, trasformando la presunzione assoluta in presunzione relativa e consentendo, in presenza di stringenti requisiti, una valutazione di merito per l'accesso ai benefici; ciò ha reso la questione sull'ergastolo ostativo potenzialmente superata
art. 3 Cost.
Richiamato nella doglianza del ricorrente per presunta discriminazione e trattamento contrario al principio di uguaglianza; la Corte ritiene la questione assorbita dalle modifiche normative e dagli orientamenti costituzionali
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio rieducativo della pena; la Corte ritiene le osservazioni non idonee a travolgere la motivazione che giustifica la proroga del 41-bis
art. 3 CEDU
Richiamato dal ricorrente per profilo di trattamento inumano/degradante in relazione alla durata del regime differenziato; la Corte lo dichiara non decisivo alla luce degli interventi normativi e della giurisprudenza costituzionale
Ordinanza Corte Costituzionale n. 227/2022
Rilevata dalla Corte come elemento che ha inciso sul quadro normativo relativo all'ergastolo ostativo e ai benefici, rendendo la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente potenzialmente superata
Massime di principio
- La proroga del regime 41-bis può essere motivata anche su elementi indiziari che rendano probabile la capacità del detenuto di mantenere o ripristinare collegamenti con l'associazione criminale; non è necessaria la certezza assoluta.
- Il ruolo personale del detenuto nell'organizzazione, la perdurante operatività del gruppo mafioso di riferimento, le indagini e procedimenti successivi e l'assenza di segni di dissociazione sono fattori decisivi per giustificare la proroga.
- Il mero decorso del tempo e la buona condotta carceraria non sono, di per sé, elementi idonei a escludere la persistente pericolosità o la possibilità di ripristino dei contatti con l'associazione.
- In sede di Cassazione il sindacato riguarda la correttezza, la coerenza e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato; non è consentito al giudice di legittimità di riformulare liberamente la valutazione di fatto svolta dai giudici di merito.
- Le questioni costituzionali relative all'ergastolo ostativo e all'accesso ai benefici possono risultare superate o influenzate da interventi normativi recenti e da pronunce della Corte Costituzionale; va quindi valutata la tempestività e l'attualità del rilievo costituzionale.
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