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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35445/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 12 maggio 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., gli aveva applicato su richiesta la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per il delitto previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Ha dedotto il difetto di motivazione sulle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva, sostenendo in sostanza che non fossero adeguatamente giustificate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, procedendo ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché il motivo non rientrava nei soli casi nei quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l’impugnazione per cassazione della sentenza di applicazione della pena: vizi relativi alla volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre precisato che le prescrizioni contestate non erano obblighi introdotti autonomamente dal giudice al di fuori dell’accordo, ma prescrizioni imposte obbligatoriamente dalla legge, ai sensi dell’art. 56-ter della legge n. 689 del 1981. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    A norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod, proc. peni, !a sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali rice.iirre nel caso specifico.

    La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dalla disposizione; la doglianza sulla motivazione delle prescrizioni, nel caso concreto, non rientra tra essi.

  • art. 56-ter legge n. 689 del 1981

    Inoltre, le prescrizioni contenute in sentenza non consistono in ulteriori obblighi impartiti dal giudice di propria iniziativa al di fuori dell'accordo tra le parti, ma sono semplicemente quelle imposte obbligatoriamente dalla legge (art. 56-ter, lege n. 689 del 1981).

    Le prescrizioni previste obbligatoriamente dalla legge per la pena sostitutiva non costituiscono obblighi aggiunti autonomamente dal giudice al di fuori dell’accordo tra le parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 - bis, cod. proc. peni, essendo i! ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.

    La Corte procede secondo tale disposizione quando il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    A norma del, art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando il difetto di motivazione in ordine alle relative prescriziorii.

    La disposizione individua il delitto per il quale è stata applicata la pena su richiesta; la Corte non tratta nel merito gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 444 c.p.p.

    A norma del, art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando il difetto di motivazione in ordine alle relative prescriziorii.

    La sentenza impugnata ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi della disciplina del patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese dei procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

    Il testo collega all’inammissibilità del ricorso la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; non specifica in questo passaggio la norma che disciplina tale conseguenza.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta è ricorribile per cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura relativa alla motivazione delle prescrizioni non è ammissibile se non ricade in una di tali categorie.
  • Le prescrizioni imposte obbligatoriamente dalla legge per la pena sostitutiva non sono obblighi aggiunti d’iniziativa dal giudice al di fuori dell’accordo tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioniMisure alternative
RamiStupefacentiProcesso penaleEsecuzione penale

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