Cassazione Penale, Sentenza n. 00855/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte di appello di Milano (04/07/2025) che aveva dichiarato la non procedibilità per difetto di querela nei confronti di Massimo Esposito per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Il ricorrente deduce che la querela era invece regolarmente presente negli atti (querela della ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presentata e ratificata il 22/09/2020 e 24/09/2020), come risultava dalla richiesta di rinvio a giudizio, dal decreto di rinvio a giudizio e dalla CNR; contesta inoltre la motivazione della Corte di appello che non avrebbe considerato le dichiarazioni testimoniali e gli atti che dimostravano la presenza della querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la denuncia-querela della compagnia assicuratrice era regolarmente versata e indicizzata negli atti (codice 264, pagina 14) e che risultava la ratifica del 24/09/2020. La querela era stata materialmente presentata dall'Avv. Benedetto del Vecchio in delega e redatta dal dott. Luigi Barone in qualità di procuratore della ITALIANA Assicurazioni S.p.A., con espressa volontà punitiva per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Perciò la declaratoria di non procedibilità per difetto di querela era errata. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso del giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
Norme richiamate
La norma è stata evocata nel motivo di ricorso relativo a vizio di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione della presenza della querela negli atti fosse stata erroneamente omessa dalla Corte di appello, con conseguente violazione delle regole procedurali richiamate.
Richiamata rispetto ai profili di valutazione del gravame in sede di appello/cassazione; la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse viziata perché ignorava un elemento processuale decisivo (la querela), determinando errore di valutazione di fatto e di diritto.
Norma sostanziale del reato per il quale era richiesta la querela. La Corte ha interpretato che, essendo presente una formale e rituale querela con espressa volontà punitiva, sussisteva la condizione di procedibilità e quindi non poteva essere pronunciata l'improcedibilità per difetto di querela.
Massime di principio
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela il giudice deve verificare con attenzione l'effettiva presenza nei fascicoli di ogni atto formale di querela e di eventuali atti di ratifica o delega che ne dimostrino la tempestiva presentazione.
- Una querela presentata da un procuratore o da un delegato della parte (es. avvocato o procuratore speciale) e corredata da verbale di ratifica è idonea a integrazione della condizione di procedibilità; il giudice non può disreguardare tali elementi documentali senza una motivazione adeguata.
- In sede di impugnazione, la parte che denuncia l'errore (es. il Pubblico Ministero in ricorso) deve indicare dove negli atti risulta la querela (data, pagine, codici di indicizzazione, verbali di ratifica); la documentazione puntuale facilita l'accoglimento del ricorso quando l'omissione del giudice è evidente.
- Se la Corte di legittimità riscontra un palese errore di valutazione procedurale consistente nell'aver omesso esistenza di una condizione di procedibilità, può annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti per il proseguimento del giudizio e per la liquidazione delle spese.
- Le dichiarazioni testimoniali, la presenza nei fascicoli (CNR, richieste di rinvio a giudizio, decreti) e l'indicizzazione formale sono elementi utili e spesso decisivi per dimostrare l'esistenza della querela quando sorgono contestazioni procedurali.
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