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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2917/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 178 lett. c) in relazione agli artt. 143 e 161 c.p.p. e per violazione del diritto di difesa (Cost. artt. 24 e 111) e dell'art. 6 CEDU, trattandosi di mancata traduzione/assistenza linguistica al momento del verbale di fermo e della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Si è inoltre dedotta l'erronea quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la elezione di domicilio effettuata da imputati alloglotta, senza assistenza dell'interprete e senza prova di un rapporto professionale effettivo con il difensore domiciliatario, integra una nullità a regime intermedio che può incidere sulla validità delle successive notificazioni (vocatio in iudicium e estratto contumaciale). Tuttavia la nullità così accertata non ha determinato la regressione del processo poiché nel frattempo è maturata la prescrizione del reato. Pertanto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione (assorbendo le restanti doglianze).

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma processuale richiamata come criterio di impugnazione; la Corte ha valutato la nullità derivante da vizi procedurali ai sensi della disciplina sulle nullità

  • art. 143 c.p.p.

    Interpretato in senso estensivo: garantisce il diritto all'interprete e la necessità della traduzione/assistenza linguistica anche per il verbale di dichiarazione/elezione di domicilio dell'alloglotta

  • art. 161 c.p.p.

    Il verbale di identificazione e di elezione di domicilio contiene atti che incidono sulle notificazioni: se redatto senza interpretazione per l'alloglotta può determinare nullità a regime intermedio

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come tutela costituzionale del diritto di difesa influenzato negativamente dalla mancata assistenza linguistica

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo; la mancata traduzione può compromettere la partecipazione effettiva al processo

  • art. 6 CEDU

    Principio convenzionale che impone l'informazione nella lingua che l'imputato conosce e il diritto all'interprete; usato per interpretare gli obblighi di traduzione/assistenza

  • art. 5 e 6 par. 3 CEDU

    Richiamati per sottolineare il diritto dell'arrestato a essere informato in una lingua che comprende dei motivi dell'arresto e dell'accusa

  • art. 604 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sulla possibilità di dedurre la nullità in appello e sulla conseguente annullabilità della sentenza di primo grado

  • art. 133, art. 62-bis, art. 163 c.p.

    Norme penali relative alla determinazione della pena e alle attenuanti; richiamate dalla difesa per contestare la commisurazione della sanzione, ma assorbite dalla Corte

  • art. 157 e 161 c.p.

    Richiamate in tema di termini di prescrizione (art. 157) e loro computo; la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione

  • art. 175 comma 8 c.p.

    Richiamato per il conteggio delle sospensioni e il calcolo del termine prescrizionale

  • art. 129 comma secondo c.p.p.

    Formula di merito cui fare ricorso quando la sentenza è annullata per nullità ma il reato è estinto per prescrizione

Massime di principio

  • Se l'imputato non comprende la lingua italiana, l'elezione di domicilio resa senza l'assistenza dell'interprete può essere nulla e determinare l'invalidità delle successive notificazioni essenziali (vocatio in iudicium/estratto contumaciale).
  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova di per sé che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare l'effettivo rapporto professionale e la comprensione dell'atto da parte dell'alloglotta.
  • La mancata traduzione degli atti contenenti la chiamata in giudizio è una nullità 'a regime intermedio' che può essere dedotta anche in appello e rilevare nei giudizi successivi (esecuzione, rescissione del giudicato).
  • Anche quando una nullità grave venga accertata, se nel frattempo è maturata la prescrizione del reato la Corte può dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio invece di disporre la regressione del processo.
  • Per evitare rischi procedurali e preservare i diritti dell'imputato, è consigliabile garantire l'interprete fin dalle fasi iniziali (fermo/identificazione) e curare che la notifica della vocatio in iudicium sia compiuta in modo comprensibile per l'imputato.

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