Cassazione Penale, Sentenza n. 25602/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (3 febbraio 2020) per il reato riqualificato in contravvenzione ex art. 712 c.p. con deduzioni: 1) erronea acquisizione e utilizzazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da Bianchini Michele (richiamando art. 512), nonostante opposizione difensiva e possibilità di reperire il teste; 2) illegittima utilizzazione di informazioni de relato che si sarebbero potute acquisire direttamente escussando Dashi Nermin, parente dell'imputato; 3) omissione di riconoscere l'estinzione del reato per prescrizione (art. 157 c.p.), poiché il reato sarebbe prescritto prima della sentenza; 4) eccessività della pena, mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto all'imputato (contravvenzione ex art. 712 c.p., commesso il 27/09/2012) si era estinto per prescrizione il 27/09/2017, data anteriore alla pronuncia del Tribunale (3/02/2020). La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in presenza della causa estintiva per prescrizione, il controllo della Corte di legittimità è limitato al testo della sentenza impugnata e alla presenza, in esso, degli elementi utili a rilevare la causa più favorevole; nel caso di specie il Tribunale aveva motivato la responsabilità ma ciò non impedisce l'annullamento per estinzione della pena.
Norme richiamate
La fattispecie originaria di ricettazione è stata riqualificata dal Tribunale nella contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p.; la Corte prende atto della qualificazione svolta per valutare la decorrenza dei termini di prescrizione.
art. 512 (richiamato dal ricorso)
Richiamata dal ricorrente in relazione all'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali; la decisione di merito sulla ammissibilità e sul valore probatorio di tali dichiarazioni è rimessa al giudice di primo grado salvo vizi di manifesta illogicità nella motivazione.
Riferimento all'estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha ritenuto che, in base alla data del fatto (27/09/2012) e alle regole applicabili, la prescrizione si è compiuta il 27/09/2017, antecedente alla sentenza, rendendo necessario l'annullamento senza rinvio.
Invocato dal ricorrente per la possibile sostituzione della pena con la sospensione condizionale (o beneficio analogo); la Corte non è entrata nel merito avendo deciso l'annullamento per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per il principio che la Corte di legittimità, in presenza di una causa estintiva più favorevole, deve dichiararla ma il suo controllo è limitato agli atti della sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità: la censura per carenza o manifesta illogicità della motivazione deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata solo in riferimento alla presentazione della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; non incide sul merito della decisione sulla prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è verificata prima della sentenza di merito, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Il sindacato della Cassazione sulla presenza di una causa estintiva è limitato agli atti e alle motivazioni contenute nella sentenza impugnata: la causa più favorevole deve poter essere desunta in modo chiaro dal testo del provvedimento.
- Questioni probatorie e di ammissibilità delle sommarie informazioni testimoniali sono principalmente di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione di primo grado è assente o manifesta illogica.
- La riqualificazione della fattispecie operata dal giudice di merito incide sul calcolo dei termini di prescrizione: la prescrizione va valutata rispetto alla fattispecie effettivamente accertata.
- Invocare benefici o attenuanti (es. art. 131-bis c.p.) diventa irrilevante se, anteriormente, sussiste una causa estintiva come la prescrizione che determina l'annullamento della condanna.
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