Cassazione Penale, Sentenza n. 44412/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna per due motivi: 1) violazione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., deducendo di non essere mai venuta a conoscenza del procedimento e della citazione a giudizio perché le notifiche sono state effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, mentre ella era stata condotta in ospedale e risultava irreperibile; 2) violazione dell'art. 603 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato l'aggravamento della pena rispetto al primo grado, ritenuto peggiorativo per l'imputata, e che tale riforma avrebbe dovuto passare per la rinnovazione della prova dichiarativa o per una motivazione "rafforzata" che spiegasse le ragioni dell'aggravamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica al difensore d'ufficio, luogo di elezione di domicilio, non prova di per sé la conoscenza effettiva del decreto di citazione a giudizio, soprattutto in presenza di fatti indicativi dell'irreperibilità e della degenza ospedaliera dell'imputata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui solo la notifica a mani proprie garantisce certezza della conoscenza; l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non dimostra automaticamente che sia stato instaurato un rapporto professionale tale da assicurare il trasferimento delle informazioni processuali all'imputato (richiamo a Sez. U. n. 23948/2019, Ismail). Il giudice di primo grado non ha correttamente valutato l'elezione di domicilio come indice di conoscenza ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alle modalità di notifica e alla conoscenza del procedimento; la Corte ha ritenuto che, anche se invocata, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non garantisce la conoscenza effettiva dell'atto.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione dell'aggravamento della pena in appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbito questo motivo dall'accoglimento del primo motivo relativo alle notifiche.
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte rispetto alla valutazione dell'elezione di domicilio come indice di conoscenza del processo; è necessario dimostrare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale che abbia consentito il trasferimento delle informazioni dal difensore all'imputato.
Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è di per sé indicativa della concreta conoscenza del procedimento, salvo che non emerga positivamente l'effettiva comunicazione delle informazioni processuali all'imputato.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non garantisce automaticamente la conoscenza effettiva degli atti processuali da parte dell'imputato; occorre verificare l'esistenza di un rapporto professionale concreto che abbia consentito la trasmissione delle informazioni.
- La notifica "a mani proprie" rimane il mezzo più sicuro per assicurare la certezza della conoscenza dell'atto; le notifiche svolte tramite domiciliatario sono rilevanti soprattutto come conoscenza "legale", non come prova certa dell'effettiva conoscenza.
- Se l'imputato è irreperibile o si trova in condizioni (es. degenza ospedaliera) che rendono probabile l'assenza di contatto con il difensore, il giudice deve valutare criticamente la validità della notifica effettuata presso il difensore e, in caso di dubbi, può portare a nullità/annullamento per mancata conoscenza.
- Quando l'appello determina un aggravamento della posizione processuale dell'imputato (peggioramento della pena), il giudice d'appello deve fornire motivazione adeguata e, se la decisione si fonda in parte su prova dichiarativa, valutare la necessità di rinnovazione probatoria o di una motivazione più robusta.
- In casi simili è prudente per la difesa documentare l'assenza di effettivi contatti con il difensore domiciliatario (es. certificazioni di ricovero, dichiarazioni sull'irreperibilità) e per il pubblico ministero/difensore dimostrare l'effettiva comunicazione degli atti all'imputato per evitare l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44265/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44266/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44267/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44270/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44273/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44365/2022 del 22/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →