Ordinanza n. 4198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, n. 242/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento AGEA di accertamento definitivo del credito di euro 54.307,53 oltre interessi, relativo alla restituzione di aiuti PAC per gli anni 2014, 2015 e 2016, fondato su un verbale di contestazione per indebita percezione
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia, Sezione III, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento AGEA. Ha dedotto error in iudicando, intrinseca illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, genericità, violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009 e dell'art. 19 del Reg. delegato UE n. 640/2014. Ha inoltre denunciato la violazione del giudicato esterno ai sensi dell'art. 2909 c.c. In memoria ha richiamato una bozza di relazione di CTU acquisita in un giudizio civile, sostenendo che per gli anni 2015 e 2016 i titoli risultavano attivati soltanto sulle superfici aziendali destinate a colture cerealicole e arboree, e non sulle superfici pascolative. La controversia richiede di chiarire il contenuto delle domande uniche di pagamento, il numero di titoli posseduti e concretamente attivati, le superfici cui erano riferiti, gli importi effettivamente erogati e le ragioni delle divergenze tra il verbale di accertamento e la documentazione SIAN.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello. Ritenendo necessaria un'ulteriore istruttoria, ha ordinato ad AGEA di depositare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata sulle domande uniche presentate negli anni 2014-2016, sulle quantità e sugli utilizzi delle superfici dichiarate, sul numero di titoli posseduti e attivati e sulle superfici interessate, nonché sui pagamenti effettuati. AGEA dovrà inoltre chiarire le incongruenze tra gli importi riportati nel verbale n. 14/2020 e quelli risultanti dalle schermate SIAN e specificare se i premi siano stati calcolati sui soli titoli posseduti o sull'intera superficie ammissibile dichiarata, comprese le aree pascolative. La decisione definitiva sulle censure di merito è stata riservata. È stata fissata l'udienza di discussione del merito al 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 58 Reg. CE n. 1122/2009
Disciplina le riduzioni e le esclusioni dagli aiuti in caso di dichiarazione eccessiva delle superfici; la sua corretta applicazione costituisce oggetto delle censure di merito, non ancora decise.
art. 19 Reg. delegato UE n. 640/2014
Richiamato quale fondamento della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dagli aiuti in caso di dichiarazione eccessiva delle superfici; la questione interpretativa resta impregiudicata.
Richiamato in relazione al provvedimento cautelare di sospensione dell'erogazione dei premi, i cui effetti avrebbero compensato quasi integralmente le somme oggetto della richiesta restitutoria.
art. 18 Reg. CE n. 73/2009
Richiamato per la titolarità dei diritti all'aiuto, o titoli, iscritti nel Registro titoli nazionale.
art. 21 Reg. UE n. 1307/2013
Indicato come disposizione sostitutiva dell'art. 18 del Reg. CE n. 73/2009 in materia di diritti all'aiuto.
Invocato dall'appellante per denunciare la violazione del giudicato esterno; la censura non è stata ancora decisa.
Richiamato quale base della memoria depositata dall'appellante prima dell'udienza di trattazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Reg. UE 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un accertamento di indebito relativo ad aiuti agricoli dipende dalla concreta corrispondenza tra titoli posseduti, titoli attivati, superfici dichiarate, superfici effettivamente utilizzate e pagamenti erogati, il giudice può disporre un'apposita relazione dell'ente pagatore prima di decidere il merito.
- In una controversia concernente riduzioni, esclusioni o recuperi di aiuti PAC, l'ente pagatore deve chiarire documentalmente il contenuto delle domande uniche, i criteri concretamente applicati per l'erogazione e il collegamento tra ciascun titolo e le superfici considerate ammissibili.
- Quando emergono divergenze tra gli importi indicati nel verbale di contestazione e quelli risultanti dai dati del sistema informativo dell'ente pagatore, tali discrasie devono essere specificamente spiegate ai fini della verifica della fondatezza dell'accertamento restitutorio.
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