Cassazione Penale, Ordinanza n. 00256/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la loro responsabilità per ricettazione. L'unico motivo dedotto da tutti i ricorsi contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, lamentando l'illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta provenienza delittuosa della merce in loro possesso. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo i contrasti logici interni della decisione con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni del provvedimento, non potendo tradursi in una rivalutazione delle risultanze processuali. La sentenza impugnata aveva evidenziato che gli imputati non avevano fornito una valida spiegazione alternativa del possesso della merce di provenienza delittuosa, e tale argomentazione è stata ritenuta immune dal vizio denunciato.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata quale reato oggetto della declaratoria di responsabilità; la decisione presuppone che il possesso della merce di provenienza delittuosa, in assenza di valida spiegazione alternativa, sorregga la condanna per ricettazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione è limitato alla tenuta logica del discorso giustificativo e non consente di rivalutare il merito o le acquisizioni processuali.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel testo per escludere la configurabilità del vizio di motivazione dedotto nei ricorsi.
base della condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando il ragionamento decisorio presenti un effettivo deficit logico interno o un contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non già quando la censura miri a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- In tema di ricettazione, la mancata fornitura di una valida spiegazione alternativa circa il possesso di beni di provenienza delittuosa può costituire un elemento decisivo a sostegno della responsabilità, se adeguatamente valorizzato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione che si risolva in una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, senza indicare un reale vizio logico della motivazione, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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