Cassazione Penale, Sentenza n. 11987/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto con cui la Corte d'Appello di Torino aveva revocato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) applicata a Domenico Agresta e aveva revocato la confisca della Bat Noleggio snc e dei beni ad essa riconducibili. I motivi principali del ricorso del PG sono: omissione o apparente motivazione sulla sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale qualificata (non sono stati valutati i tre indicatori: livello di coinvolgimento nel gruppo, capacità operativa del gruppo, concreti comportamenti di abbandono delle logiche criminali) e omessa valutazione dell'eventuale ruolo effettivo (anche come socio d'opera) dell'Agresta nella Bat Noleggio, nonostante flussi di denaro e modalità di trasferimento degli utili. La terza interessata Gambino ha invece denunciato violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem rispetto a una precedente revoca in sede esecutiva della confisca, sostenendo che non sussistessero elementi nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale e infondato quello di Cinzia Gambino. Ha annullato il decreto impugnato nella parte in cui la Corte d'Appello aveva revocato la misura di prevenzione personale nei confronti di Agresta (disponendo il rinvio per nuova valutazione conforme ai criteri giurisprudenziali) e ha altresì annullato la parte relativa alla revoca della confisca della Bat Noleggio snc e dei beni ad essa riconducibili per carenza motivazionale su punti decisivi (da rinnovare la valutazione sul ruolo gestionale/di socio d'opera e sui flussi finanziari). Ha invece respinto il ricorso della Gambino, ritenendo che fossero stati dedotti elementi nuovi o non valutati nella precedente decisione esecutiva tali da superare la cd. preclusione debole; la ricorrente Gambino è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
art. 4 comma 1 lett. a), art. 1 lett. b), art. 10 ter (terzo comma) e art. 27 (secondo comma)
Usato per definire i presupposti delle misure di prevenzione personali e reali; la sentenza richiama la necessità di accertare l'attualità della pericolosità sociale e distingue pericolosità qualificata e generica ai fini dell'applicabilità delle misure.
art. 416‑bis, art. 240‑bis, art. 640‑bis
Art. 416‑bis: reato associativo mafioso la cui condanna influenza la valutazione della pericolosità; art. 240‑bis e art. 640‑bis (ex art.12‑sexies d.l. 306/1992) rilevanti per profili di confisca e per la distinzione tra confisca penale e confisca di prevenzione.
art. 649 c.p.p., art. 606 lett. e) c.p.p.
Art. 649 c.p.p.: principio secondo il quale questioni già decise in sede cognitiva/esecutiva possono precludere riproposizioni in mancanza di fatti nuovi; art. 606 lett. e) disciplina i vizi di motivazione censurabili in cassazione (ma in materia di prevenzione è ammessa solo la denunzia di motivazione omessa o apparente).
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 4 legge 27/1956 richiamato dall'art. 3 ter legge 575/1965
Richiamate in tema di limite del sindacato di legittimità nelle misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Cassazione sindaca solo violazioni di legge: le censure in cassazione devono riguardare motivazione omessa o del tutto apparente, non una semplice rivalutazione del merito.
- Per accertare l'attualità della pericolosità sociale, soprattutto in caso di condanne per associazione mafiosa, il giudice deve valutare esplicitamente almeno tre indicatori: livello di coinvolgimento passato, capacità operativa residua del gruppo di riferimento, e concreti comportamenti dell'interessato indicativi di abbandono delle logiche criminali (dissociazione).
- La buona condotta carceraria e l'assenza di reati successivi sono elementi rilevanti ma non decisivi: vanno integrati da atti positivi e documentati che dimostrino un effettivo distacco dalle dinamiche associative.
- Quanto alle misure patrimoniali, la revoca o il dissequestro intervenuto in sede penale può ostare all'adozione di una confisca di prevenzione sui medesimi beni solo in mancanza di fatti nuovi; elementi sopravvenuti o non considerati nel primo giudizio possono legittimare un diverso esito in sede di prevenzione.
- La qualificazione del ruolo nell'impresa (anche come socio d'opera o socio occulto) può essere decisiva per l'attribuzione dei beni societari al proposto: il giudice deve motivare in modo puntuale la valutazione dei flussi finanziari, delle fatture, dei pagamenti e degli atti gestionali che dimostrino effettiva ingerenza o titolarità di fatto.
- Per resistere efficacemente a un ricorso per cassazione avverso una decisione di secondo grado, la motivazione della corte d'appello deve affrontare e motivare espressamente tutti gli elementi potenzialmente decisivi prospettati dalle parti (in particolare dichiarazioni di collaboratori, legami familiari mafiosi, flussi economici sospetti).
- Sotto il profilo pratico: chi propone istanze cautelari o di prevenzione deve documentare e puntualizzare sia gli elementi nuovi sia quelli omessi in precedenti decisioni per superare la preclusione; chi difende soggetti proposti deve invece produrre elementi chiari di dissociazione e prova di non partecipazione gestionale nelle imprese contestate.
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