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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1644/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione che ha dichiarato il non riconoscimento della sentenza di riabilitazione n. 1074/2021 emessa dal Tribunale di Galati (Romania) il 29/06/2021, concernente una condanna irrevocabile pronunciata dal GIP del Tribunale di Padova il 27/02/2013 per il reato di rapina (pena: 5 anni di reclusione e euro 1.200,00 di multa). Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 730 e ss. c.p.p. e dell'art. 12, con riferimento all'efficacia generale della riabilitazione e al suo effetto estintivo sulle pene accessorie e sugli effetti penali, nonché la non pertinente applicazione dell'art. 181 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa sul riconoscimento delle sentenze estere: le disposizioni richiamate non consentono il riconoscimento in Italia di una sentenza estera di riabilitazione quando la condanna cui si riferisce e' stata pronunciata da un organo giurisdizionale italiano. La procedura di cui all'art. 732 c.p.p. riguarda ipotesi diverse, connesse agli effetti civili (restituzioni, risarcimento del danno) e alla condizione che il fatto sia previsto come reato dalla legge italiana. Inoltre l'art. 181 c.p. estende la normativa interna di riabilitazione solo alle sentenze straniere di condanna già riconosciute ai sensi dell'art. 12 c.p. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 730 e ss. cod. proc. pen.

    Riguardano la procedura di riconoscimento di sentenze estere per effetti civili e non legittimano il riconoscimento di una riabilitazione estera relativa a una condanna pronunciata in Italia.

  • art. 12 cod. pen. (prima comma, n. 1 e n. 4)

    Definisce i casi in cui le sentenze penali straniere possono essere riconosciute in Italia, con riferimento a utilita' pratiche come l'esecuzione per restituzioni e risarcimenti; il riconoscimento richiede che il fatto sia previsto come reato dalla legge italiana.

  • art. 732 cod. proc. pen.

    La procedura prevista riguarda specificamente gli effetti civili di una sentenza estera (restituzioni, risarcimento del danno) e non la generalita' degli effetti penali di una riabilitazione straniera su una condanna italiana.

  • art. 181 cod. pen.

    Estende la normativa interna sulla riabilitazione alle sentenze straniere di condanna soltanto se tali sentenze siano state previamente riconosciute ai sensi dell'art. 12 cod. pen.; non crea un canale autonomo per riconoscere una riabilitazione estera riferita a una condanna italiana.

  • D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. a)

    Fa parte del quadro normativo per il riconoscimento delle sentenze straniere e viene richiamato come disciplina applicabile ai casi di riconoscimento per finalita' civili; conferma i limiti posti dal diritto interno.

Massime di principio

  • Non e' possibile ottenere in Italia il riconoscimento di una sentenza estera di riabilitazione quando la condanna cui essa si riferisce e' stata pronunciata da un giudice italiano; la normativa italiana non prevede tale riconoscimento automatico.
  • La procedura di riconoscimento prevista dagli artt. 730 ss. c.p.p. e dall'art. 732 c.p.p. riguarda in particolare gli effetti civili (restituzioni, risarcimento del danno) e richiede che l'illecito sia previsto come reato anche dalla legge italiana.
  • L'art. 181 cod. pen. applica le regole italiane sulla riabilitazione a sentenze straniere di condanna solo se quelle sentenze sono state previamente riconosciute in Italia ai sensi dell'art. 12 cod. pen.; pertanto il primo passo e' l'eventuale riconoscimento della sentenza straniera secondo i requisiti di art. 12.
  • In casi simili, il soggetto deve verificare anzitutto se la sentenza straniera di condanna e' stata o puo' essere riconosciuta in Italia (equivalenza dell'illecito, rispetto delle condizioni procedurali); solo dopo un riconoscimento valido potrebbe prodursi l'applicazione di istituti che estendono effetti di riabilitazione.
  • Se la condanna e' stata pronunciata in Italia, il rimedio da perseguire e' quello previsto dall'ordinamento italiano (procedura di riabilitazione interna) e non il riconoscimento in Italia di una riabilitazione connessa a una sentenza straniera.

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