Cassazione Civile, Ordinanza n. 31150/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità emessi in relazione a messaggi esposti su cabine per fototessera. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo che i mezzi divulgativi servissero solo a indicare l'attività svolta all'interno delle cabine e che gli avvisi avessero superficie inferiore a 5 metri quadrati. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 2-bis, comma 6, del D.L. n. 13 del 2002 e dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che i distributori automatici di fototessere non possono essere considerati sede dell'attività e che quindi non spetta l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha affermato che le cabine/distributori automatici per fototessere non rientrano nella nozione di sede legale né di sede effettiva di svolgimento dell'attività sociale, né possono considerarsi pertinenze della sede, per la loro ampia diffusione territoriale; pertanto non si applica l'esenzione fiscale prevista per le insegne di esercizio di superficie complessiva sino a cinque metri quadrati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993
norma richiamata come violata nel giudizio, nel quadro dell'imposta sulla pubblicità
art. 2-bis, comma 6, del D.L. n. 13 del 2002, conv. in L. n. 75 del 2002
norma richiamata come violata nel giudizio, in relazione alla disciplina dell'imposta sulla pubblicità
art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993
l'esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi è di stretta interpretazione e non si applica ai pannelli su distributori automatici/cabine fototessera
richiamato per qualificare le apparecchiature automatiche come parte del complesso di beni organizzati dall'imprenditore, e dunque dell'azienda
Massime di principio
- In materia di imposta sulla pubblicità, l'esenzione prevista per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività va interpretata restrittivamente.
- I pannelli o messaggi apposti su distributori automatici non sono, di regola, riferibili alla sede legale o alla sede effettiva dell'impresa, né alle loro pertinenze, quando il bene è diffusamente collocato sul territorio e manca un rapporto durevole di servizio con la sede.
- La circostanza che il messaggio indichi l'attività svolta all'interno dell'apparecchiatura non basta a rendere applicabile l'esenzione fiscale se il manufatto non coincide con la sede dell'attività sociale.
- Nel giudizio di legittimità, la decisione del giudice di merito che applichi l'esenzione in presenza di cabine/distributori automatici è cassabile per violazione della disciplina sull'imposta sulla pubblicità, quando non si conformi all'orientamento consolidato della Corte.
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