Cassazione Penale, Ordinanza n. 22183/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione fra una serie di fatti già oggetto di differenti condanne, deducendo la presenza di un unitario disegno criminoso desumibile dalla prossimità temporale dei reati, dall'identità del fine di profitto e dalla specificità/concretezza del progetto criminoso. Il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza. In cassazione il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che il provvedimento non avrebbe valorizzato gli indici dell'unitarietà del disegno criminoso e non si sarebbe confrontato con la circostanza che due fatti erano stati commessi a pochi mesi di distanza. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e sostanzialmente volte a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, osservando che il provvedimento impugnato aveva già esaminato i medesimi profili e aveva escluso la continuazione per l'assoluta disomogeneità delle condotte e per la notevole distanza cronologica dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione dell'ordinanza impugnata e che fossero diretti a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'evidente inammissibilità dei motivi e l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Per il riconoscimento della continuazione occorre un effettivo unitario disegno criminoso, non desumibile dalla sola contiguità cronologica o dall'identità del fine di profitto.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Nel ricorso per cassazione la censura deve investire specificamente un vizio della motivazione e deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; non è ammissibile la mera riproposizione di doglianze di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi contrari, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede che il condannato alleghi elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che, già al momento del primo reato, i successivi erano stati programmati almeno nelle linee essenziali.
- La mera prossimità temporale tra i reati, l'identità del movente di profitto o l'omogeneità soltanto apparente non bastano, da soli, a provare l'unitarietà del disegno criminoso quando le condotte risultino disomogenee o sintomatiche di abitualità criminosa.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che non si correlano alla motivazione impugnata e che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- Il giudice di legittimità non può rileggere autonomamente gli elementi di fatto né sostituire i propri criteri di valutazione a quelli adottati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e affronta i punti controversi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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