Cassazione Penale, Sentenza n. 7650/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spizzirri è stato condannato per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per essersi appropriato di 117.200,00 euro, provento della cessione di un immobile. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la condanna unicamente sul racconto della persona offesa, che il ricorrente riteneva inverosimile e non riscontrato da elementi obiettivi rilevanti; (ii) contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che gli elementi posti a fondamento della sentenza provavano solo la materialità dei fatti ma non l'animus o gli accordi tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ma su riscontri documentali e investigativi convergenti: il contratto di compravendita che attestava la consegna di due assegni da 138.000 euro, l'estratto conto che mostrava l'accredito di quelle somme e prelievi per 117.200,00 euro effettuati tramite operazioni di "home banking" da un'utenza mobile riconducibile alla moglie e, in un caso, alla madre del ricorrente, nonché la modifica del domicilio sul conto verso quello dei genitori del ricorrente. Il ricorso non si è confrontato con tali elementi, risultando aspecifico; inoltre la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito invocando una diversa interpretazione delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: appropriazione indebita. La Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato in relazione all'appropriazione delle somme versate per la compravendita e ritratte dal conto della persona offesa.
Richiamato in relazione al presunto difetto di precisione e concordanza degli elementi a carico: la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza perché il ricorso non ha affrontato i riscontri documentali e investigativi richiamati dalla motivazione di merito.
Fissa i parametri di legittimità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti all'ammissibilità dei motivi di fatto e di doglianza sulla motivazione.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per il vizio di aspecificità: il ricorso che non confronta le ragioni della decisione impugnata con le proprie argomentazioni è inammissibile.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui il pagamento delle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria; applicata alla condanna economica del ricorrente.
artt. 81 cpv., 61 nn. 7 e 11 cod. pen.
Norme richiamate nella motivazione di merito per la determinazione della responsabilità e delle circostanze, contestualmente all'art. 646 c.p.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e attendibili, costituire base esclusiva per una condanna, ma occorre una valutazione motivata e rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione delle prove: il ricorso per cassazione deve dedurre vizi di diritto o vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e non ottenere una rivalutazione del merito.
- Un ricorso che non affronta o non confuta i riscontri documentali e investigativi posti a fondamento della decisione è aspecifico e quindi inammissibile.
- Se dalla documentazione emergono elementi materiali (contratto, estratti conto, operazioni di banking riconducibili a terzi legati all'imputato, modifiche anagrafiche/domiciliari) il ricorrente deve offrire spiegazioni alternative plausibili; l'assenza di tali spiegazioni aggrava la posizione e rende fragile il ricorso.
- L'inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, se il ricorso è ritenuto proposto con colpa, può comportare anche una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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