Cassazione Civile, Sentenza n. 1610/2021 del 26/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano clausole nei contratti di vendita del 1989 che escludevano dal trasferimento la quota del 50% del cortile e della centrale termica, sostenendo che tali parti erano beni comuni risultanti dall'atto di divisione del 23/12/1975 e che non potevano essere riservate dal venditore senza il consenso di tutti i comproprietari; si deduceva altresì l'indissolubile incorporazione/essenzialità di tali beni rispetto alle unità esclusive
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi nella misura in cui la corte d'appello non aveva adeguatamente verificato l'effettiva natura di bene comune del cortile e della centrale termica alla data della costituzione del condominio e se tali beni fossero indissolubilmente legati alle porzioni esclusive per incorporazione fisica o essenzialità funzionale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame, con rinvio anche sulla regolazione delle spese
Norme richiamate
La Corte conferma che è nulla la clausola di vendita che realizza la rinuncia di un condomino a parti comuni essenziali (divieto di rinuncia previsto dal capoverso dell'art. 1118): la cessione separata della proprietà esclusiva e della quota sui beni comuni è vietata quando sussiste condominialità "necessaria" o "strutturale"
La presunzione di comunione prevista dall'art. 1117 può essere superata solo dal titolo; la Corte richiede verifica dell'atto di divisione costitutivo del condominio per stabilire quali beni siano comuni ai sensi di tale norma
Riferimento alle regole di uso delle parti comuni: la decisione valuta se il cortile sia un bene comune essenziale per l'uso delle unità (limiti e modalità d'uso tra condomini)
Richiamati in relazione ai principi di trasferimento della proprietà e comunione; la Corte osserva che il principio nemo plus iuris non può giustificare una clausola che sia nulla per violazione di norme sul condominio
Fondamento della censura in Cassazione per violazione di norme di diritto sostanziale e di interpretazione in materia di condominio e trasferimento di beni comuni
Massime di principio
- Una clausola di vendita che esclude dal trasferimento parti comuni del condominio può essere nulla se realizza una rinuncia vietata dall'art. 1118 c.c.; verificare sempre la natura della clausola e se essa incide sui diritti condominiali essenziali
- Per stabilire se un bene comune può essere separato dalla proprietà esclusiva è necessario esaminare l'atto di divisione costitutivo del condominio (e gli elementi di fatto): va accertato se il bene era già qualificato come comune e se sia "indissolubilmente" incorporato o essenziale per le unità esclusive
- La distinzione fra condominialità "necessaria/strutturale" e "funzionale" è cruciale: solo nella prima il trasferimento separato è vietato; nella seconda la cessione separata può essere possibile se non sussiste indivisibilità o essenzialità
- Il principio "accessorium sequitur principale" non sopperisce all'illegittimità di una clausola nulla: non si può far valere il principio nemo plus iuris per legittimare una riserva contraria alle norme sul condominio
- In casi analoghi, chi impugna dovrebbe documentare l'atto costitutivo del condominio (es. divisione), eventuali elementi di incorporazione fisica ed esigenze funzionali/essenziali, mentre il giudice deve esaminare specificamente tali elementi di fatto prima di ritenere valida la riserva del venditore
- Se la clausola viene dichiarata nulla il giudice può ritenere trasferita anche la quota parte dei beni comuni con l'unità immobiliare, e la controversia può essere rimessa al giudice d'appello per nuovo esame e regolazione delle spese
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