Cassazione Penale, Sentenza n. 14825/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento ai reati giudicati nelle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato, sostenendo che le condotte erano correlate e facevano parte di un unico disegno criminoso derivante dal suo inserimento stabile nel mercato degli stupefacenti nazionale e internazionale. La Corte di appello di Napoli aveva invece rifiutato il riconoscimento della continuazione ritenendo che le condotte fossero eterogenee: commesse in diversi ambiti territoriali (Spagna, Marocco, Qualiano, Catanzaro), con contesti consortili e modalità esecutive differenti, elementi che indicavano una propensione a delinquere ma non la preordinazione di un unico programma criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione della Corte di appello di Napoli. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il gravame, richiamando il consolidato principio secondo cui la continuazione richiede la prova che i reati facciano parte di un programma criminoso unitario originariamente progettato nelle sue linee fondamentali; hanno sottolineato che la mera appartenenza al mercato degli stupefacenti non basta a dimostrare tale preordinazione quando le modalità, i contesti territoriali e i consorteria coinvolti risultano eterogenei. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma sulla continuazione richiede che le violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, originariamente progettato e con caratteristiche essenziali unitari; non è sufficiente la mera ripetizione di reati o la comune tipologia materiale delle condotte
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Applicata congiuntamente all'art. 671 c.p.p. per determinare gli effetti favorevoli al reo in presenza di continuazione; la Corte rileva che tale favore non è applicabile se manca la preordinazione unitaria
principio giurisprudenziale consolidato (Sez. 5, n. 10917/2012; Sez. 1, n. 37555/2015; Sez. 1, n. 11564/2012 e altri)
La giurisprudenza richiede che la preordinazione dei reati sia dimostrata concretamente e non desunta da mere congetture; distingue la continuazione dalla recidiva, abitualità e professionalità nel reato, i quali regolano profili diversi e non producono gli effetti mitigatori della continuazione
Massime di principio
- La continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. richiede la prova di un programma criminoso unitario e originariamente concepito; la semplice omogeneità tipologica dei reati (es. tutti collegati al mercato degli stupefacenti) non è di per sé sufficiente
- Elementi quali modalità esecutive diverse, contesti territoriali non contigui e coinvolgimento in gruppi o consorterie differenti sono indici contrari al riconoscimento della continuazione
- La reiterazione di reati può invece essere ricondotta ad istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità) che seguono un parametro di valutazione opposto a quello della continuazione e non comportano necessariamente gli stessi benefici
- In sede esecutiva il giudice valuta non solo la tipologia dei reati ma anche il contesto fattuale e soggettivo: è necessario dimostrare che gli illeciti siano stati concepiti e posti in essere nell'ambito di un progetto criminoso unitario almeno nelle linee essenziali
- Non è sufficiente un'argomentazione basata su presunzioni o congetture; la difesa che invoca la continuazione deve fornire elementi concreti che attestino la preordinazione
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