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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01353/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il giudizio di cassazione riguarda una controversia indicata come attinente ad altre ipotesi di pubblico impiego. Il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, attribuita anche al sindaco dell’ente, ma priva della sottoscrizione della parte e non assistita da una procura speciale espressa a rinunciare al ricorso. La controparte, già costituita con controricorso, ha chiesto la rifusione delle spese con distrazione in favore dei difensori. La questione sottoposta alla Corte è quindi se la rinuncia irrituale possa produrre l’estinzione del giudizio oppure, in difetto dei requisiti formali dell’art. 390 c.p.c., solo determinare la sopravvenuta carenza di interesse con conseguente inammissibilità del ricorso, oltre alla regolazione delle spese e all’applicabilità del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha escluso l’estinzione del giudizio perché la rinuncia non era stata fatta nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., mancando la sottoscrizione della parte o del difensore munito di mandato speciale. Ha tuttavia valorizzato la rinuncia come manifestazione del venir meno dell’interesse al ricorso, dichiarandone l’inammissibilità sopravvenuta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la disposizione opera per l’inammissibilità originaria e non per quella derivata da sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato, oppure anche dal solo avvocato se munito di mandato speciale a tale effetto; in mancanza di tali requisiti non si produce l’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228

    Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato è finalizzato a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all’inammissibilità originaria del gravame, non a quella sopravvenuta per carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per determinare l’estinzione del giudizio, deve rispettare rigorosamente le forme previste dall’art. 390 c.p.c.; in difetto di sottoscrizione della parte o di mandato speciale al difensore, l’atto è irrituale e non estingue il processo.
  • La rinuncia irrituale al ricorso, pur non essendo idonea a provocare l’estinzione, può essere valutata come manifestazione inequivoca del venir meno dell’interesse all’impugnazione e determinare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta derivante da rinuncia irrituale o da carenza sopravvenuta di interesse, le spese seguono la soccombenza e non sussistono ragioni automatiche di compensazione se non specificamente dedotte e accolte.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso non è originaria, ma discende da una sopravvenuta carenza di interesse successiva alla proposizione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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