Cassazione Civile, Ordinanza n. 16715/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero impugnava per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva convalidato la proroga del suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri per ulteriori 30 giorni. Con l'unico motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e degli artt. 111 e 13 Cost., deducendo che il giudice di pace avrebbe motivato solo in modo apodittico, limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la misura restrittiva senza svolgere una reale motivazione. La Corte rilevava tuttavia che il provvedimento impugnato era, sia pure sinteticamente, motivato con richiamo ai presupposti di cui all'art. 14 T.U. immigrazione e alla necessità di accertamenti sulla identità e nazionalità del trattenuto; inoltre la censura richiamava una memoria il cui deposito non risultava dal provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento di proroga del trattenimento fosse sorretto da motivazione sufficiente, ancorché succinta, e che la doglianza del ricorrente non colpisse correttamente la ratio del provvedimento, essendo basata anche su un riferimento a una memoria non risultante agli atti del provvedimento impugnato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso era esente.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato come base normativa della proroga del trattenimento nel centro per il rimpatrio e come parametro per valutare la sussistenza dei presupposti della misura, tra cui la necessità di accertamenti sull'identità e sulla nazionalità del trattenuto.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione, ma non ritenuto violato dalla Corte, che ha considerato sufficiente la motivazione sintetica del provvedimento impugnato.
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla misura restrittiva della libertà personale, ma la Corte ha ritenuto che il provvedimento fosse adeguatamente motivato ai fini della proroga del trattenimento.
Indicata come norma processuale di deduzione del motivo per violazione di legge; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché il provvedimento impugnato risultava comunque motivato.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento amministrativo in un centro per i rimpatri è legittimamente motivata quando il giudice richiami, anche in forma sintetica, i presupposti di legge e la concreta necessità di accertamenti sull'identità o sulla nazionalità dello straniero.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile se muove da un presupposto fattuale non risultante dal provvedimento impugnato, come il deposito di una memoria non menzionata nel provvedimento stesso.
- In sede di legittimità, la motivazione può ritenersi sufficiente anche se concisa, purché consenta di individuare il fondamento giuridico e fattuale della decisione; la mera sintesi non equivale di per sé a mancanza di motivazione.
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