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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30381/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416-bis (capo 1). Il ricorrente denunciava: violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (artt. 273 e 309 c.p.p.), travisamento e omesso esame delle deduzioni difensive, mancata dimostrazione di gravità indiziaria per partecipazione all'associazione in periodo successivo al 2012; inoltre censurava le esigenze cautelari ritenute genericamente sulla base di fatti attribuiti ad altro indagato (Marco Tornelli), con errata contabilizzazione di precedenti e carenze nel giudizio di attualità della misura. Segnalava infine una decisione favorevole emessa sulla posizione di un coindagato (Zinno) e la mancanza di contestazioni specifiche per reati di stupefacenti a carico del Ripepi nonostante numerose contestazioni all'associazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. La decisione ha censurato la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: molti elementi indicati dal Tribunale sono risultati non conferenti o inesistenti (precedenti non riconducibili al contesto mafioso, assoluzioni e archiviazioni), e le dichiarazioni dei collaboratori non sono state adeguatamente discusse né si è risposto alle specifiche deduzioni difensive (contraddizioni tra narrati, mancanza di collegamento con la contestazione associativa, attribuzione di attività di spaccio non contestata). Il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato assorbito dalla decisione sull'assenza di gravi indizi.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori; dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto carente il controllo critico e la risposta del giudice di merito alle censure della difesa sui contenuti e sulla attendibilita' dei collaboratori

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Utilizzato quale norma procedurale per il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame della misura cautelare; inoltre richiamato nelle censure difensive relative alla motivazione e alla verifica delle esigenze cautelari

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale della contestazione (associazione mafiosa); la Corte rileva che, pur essendo stata riconosciuta l'esistenza dell'organizzazione, la gravità indiziaria circa la partecipazione specifica del ricorrente non è stata sufficientemente dimostrata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione delle prove e alla motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha assorbito le questioni cautelari dopo aver annullato per carenza di gravi indizi

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione alle censure sulla motivazione e sull'apprezzamento delle esigenze cautelari, ma non esaminato separatamente essendo assorbito dalla decisione sui gravi indizi

  • art. 73 T.U. n. 309/1990

    Riferimento alle contestazioni per stupefacenti: la sentenza evidenzia che, nonostante 124 contestazioni attribuite all'associazione, nessuna è stata specificamente contestata a carico del Ripepi, riducendo il nesso probatorio rispetto all'appartenenza associativa

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate con rigorosa coerenza e il giudice deve rispondere in modo motivato alle specifiche censure della difesa; mancanze in tal senso possono determinare l'annullamento della misura cautelare
  • La mera attribuzione ad un'indagine o l'esistenza di contestazioni generiche a carico dell'associazione non sostituiscono la prova della personale partecipazione del singolo indagato: occorre un nesso probatorio chiaro e concordante
  • Precedenti o fatti storici non riconducibili al contesto investigativo (es. moventi personali, assoluzioni, archiviazioni) non possono essere automatiche basi probatorie per l'applicazione di misure cautelari per reati associativi
  • Non si possono trasferire automaticamente su un indagato elementi probatori relativi a coindagati; il giudice deve distinguere e motivare l'attribuzione di condotte o pericolosità a ciascun soggetto
  • Se il giudice di merito omette di valutare adeguatamente deduzioni difensive rilevanti o non chiarisce contraddizioni tra fonti, la Corte superiore può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame

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