Cassazione Penale, Sentenza n. 16729/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. con diversi profili: Siciliano ha denunciato mancata motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento (art. 129 e 444 c.p.p.); Basile ha contestato l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ritenendo che, considerata la pena per il reato più grave, il requisito per l'accessorio (pena superiore a 3 anni) non sussiste; Bogdan ha dedotto nullità per errata determinazione della pena e mancato controllo della congruità nonché mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento; Hudorovic ha lamentato la mancata considerazione del ruolo marginale nella determinazione della pena.
La decisione
Il ricorso di Basile è stato ritenuto fondato: la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (corrispondente a 5 anni) è stata annullata senza rinvio poiché la pena relativa al reato più grave, considerata per l'applicazione degli aumenti ex art. 81 c.p., era pari a 2 anni e 8 mesi e quindi non raggiungeva la soglia di 3 anni necessaria per l'accessorio. Gli altri ricorsi (Siciliano, Bogdan, Hudorovic) sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. (ricorso contro patteggiamento ammesso solo per specifici motivi). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa nelle deduzioni, al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Non è stata ordinata la rifusione delle spese in favore della parte civile (Poste Italiane), ritenuta non aver dato contributo utile.
Norme richiamate
Consente l'applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento). Il giudice deve comunque pronunciarsi ma i profili di merito e di congruità della pena proposti dalle parti sono limitati in sede di cassazione; la sentenza qui impugnata è frutto di accordo tra parti.
Prescrive l'onere del giudice di motivare circa l'eventuale insussistenza di cause di proscioglimento; invocato da alcuni ricorrenti per sostenere carenza motivazionale, ma i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili nei limiti del patteggiamento salvo ipotesi di illegalità della pena.
Norma relativa alle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici): l'applicabilità di talune pene accessorie dipende dall'entità della pena principale; la Corte ha ritenuto che l'accessorio non possa essere applicato quando la pena relativa al reato più grave (anche dopo aumenti di specie ex art. 81 c.p.) sia inferiore alla soglia prevista (3 anni nel caso di specie).
Disciplina l'aumento di pena in caso di concorso e continuazione; la Corte ha richiamato che, per valutare l'applicabilità delle pene accessorie, occorre considerare la pena individuabile per il reato più grave e gli aumenti applicabili, e verificare se questa soddisfi la soglia prevista per l'accessorio.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti dagli imputati non rientrassero in queste categorie, dichiarandoli inammissibili.
Consente (tra l'altro) la comminazione di sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti al versamento di una somma equa a titolo di ammenda valutando profili di colpa nelle deduzioni che hanno determinato l'inammissibilità.
Massime di principio
- In caso di applicazione delle pene accessorie occorre verificare la pena relativa al reato "più grave" (e gli aumenti applicabili ex art. 81 c.p.); anche se la pena complessiva supera una soglia, l'accessorio è ammissibile solo se la pena riferibile al singolo reato più grave raggiunge il requisito richiesto dalla norma.
- I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono ammessi in Cassazione solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.; doglianze sulla responsabilità o sulla congruità della pena sono generalmente inammissibili se derivano dall'accordo tra le parti, salvo ipotesi di illegittimità della pena.
- Il giudice che omologa l'accordo deve comunque rispettare i limiti di legge (es. non applicare accessori illegali); quando emerge un'applicazione illegale della pena accessoria, la Corte può annullare la parte illegittima anche senza rinvio.
- Le censure sulla motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento possono incontrare limiti di ammissibilità nel rito del patteggiamento: vanno valutate con attenzione se attengono all'espressione della volontà dell'imputato o alla legalità della pena.
- La misura delle sanzioni accessorie e la loro applicazione richiedono un calcolo puntuale e motivato: in ipotesi di reati plurimi e continuazione, è essenziale individuare correttamente la pena base del reato più grave prima di applicare aumenti o accessori.
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