Cassazione Penale, Ordinanza n. 05882/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 3 ottobre 2024. Dai passaggi riportati emerge che i motivi investivano, almeno, la valutazione della recidiva e il bilanciamento tra circostanze. La Corte di cassazione li ha ritenuti inammissibili per genericità e manifesta infondatezza: quanto alla recidiva, ha ritenuto congrua ed esaustiva la motivazione di merito, fondata sui plurimi, gravi e ravvicinati precedenti e sulla commissione di un reato della stessa specie nell'agosto 2021, elementi indicativi di persistente pericolosità e capacità a delinquere; quanto al secondo motivo, ha ribadito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze è espressione di un potere valutativo riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, anche quando il giudice faccia riferimento solo ad alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
I parametri di cui all'art. 133 c.p. possono essere richiamati dal giudice di merito per motivare il giudizio di bilanciamento e la commisurazione, senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i criteri se la motivazione è comunque congrua.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio sulla sussistenza e sulla rilevanza della recidiva è censurabile in cassazione solo nei limiti della mancanza, illogicità o manifesta incongruità della motivazione; è sufficiente che il giudice di merito valorizzi elementi come la pluralità, gravità e ravvicinatezza dei precedenti e la commissione di reati omogenei, quali indici di persistente pericolosità e capacità a delinquere.
- Il bilanciamento tra circostanze è attività discrezionale del giudice di merito e non può essere sostituito dal giudice di legittimità quando la motivazione sia congrua, anche se basata solo su alcuni dei parametri legali rilevanti.
- La generica riproposizione in cassazione di doglianze già esaminate o non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza impugnata integra inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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