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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05882/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 3 ottobre 2024. Dai passaggi riportati emerge che i motivi investivano, almeno, la valutazione della recidiva e il bilanciamento tra circostanze. La Corte di cassazione li ha ritenuti inammissibili per genericità e manifesta infondatezza: quanto alla recidiva, ha ritenuto congrua ed esaustiva la motivazione di merito, fondata sui plurimi, gravi e ravvicinati precedenti e sulla commissione di un reato della stessa specie nell'agosto 2021, elementi indicativi di persistente pericolosità e capacità a delinquere; quanto al secondo motivo, ha ribadito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze è espressione di un potere valutativo riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, anche quando il giudice faccia riferimento solo ad alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I parametri di cui all'art. 133 c.p. possono essere richiamati dal giudice di merito per motivare il giudizio di bilanciamento e la commisurazione, senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i criteri se la motivazione è comunque congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla sussistenza e sulla rilevanza della recidiva è censurabile in cassazione solo nei limiti della mancanza, illogicità o manifesta incongruità della motivazione; è sufficiente che il giudice di merito valorizzi elementi come la pluralità, gravità e ravvicinatezza dei precedenti e la commissione di reati omogenei, quali indici di persistente pericolosità e capacità a delinquere.
  • Il bilanciamento tra circostanze è attività discrezionale del giudice di merito e non può essere sostituito dal giudice di legittimità quando la motivazione sia congrua, anche se basata solo su alcuni dei parametri legali rilevanti.
  • La generica riproposizione in cassazione di doglianze già esaminate o non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza impugnata integra inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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