Cassazione Penale, Sentenza n. 14294/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che confermava la condanna per rapina aggravata, deducendo: vizio di motivazione per la valutazione dei tabulati telefonici (l'IMEI risultante dai tabulati sarebbe diverso da quello del suo telefono); inaffidabilità e contraddittorietà del riconoscimento operato dalla persona offesa; violazione dell'art.495, comma 2 c.p.p. per omessa acquisizione di una prova decisiva (verifica tramite terminale dell'appartenenza dell'IMEI al ricorrente); errata qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché furto (art.624-bis, comma secondo c.p.) perché la violenza sarebbe stata diretta alla borsa e non alla persona; omessa valutazione in appello della richiesta di applicazione dell'indulto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto valida la valutazione congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado (principio della "doppia conforme") e ha considerato attendibile il riconoscimento della vittima, supportato da elementi convergenti quali il rinvenimento dello scooter utilizzato e la frequentazione con i complici coinvolti in analoghe rapine. Sul punto dell'IMEI la Corte ha rilevato un deficit motivazionale nella ricostruzione territoriale, ma ha ritenuto la censura generica e non decisiva, poiché l'affermazione di responsabilità poggiava principalmente sul riconoscimento e sugli altri elementi di contorno; pertanto il vizio non comprometteva l'intero impianto probatorio. Ha confermato la qualificazione come rapina, sul presupposto che la violenza (strattonamento e caduta della vittima) è stata diretta alla persona per vincerne la resistenza. Quanto all'omessa pronuncia sull'indulto, la Corte ha ritenuto che l'omissione non dia interesse a impugnare in Cassazione, essendo comunque possibile ottenere il beneficio in sede esecutiva. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunta omissione nell'assunzione di una prova decisiva; la Corte valuta che l'eventuale mancanza motivazionale su questo punto deve essere rilevante e dimostrabile come decisiva per l'esito del giudizio, altrimenti la censura è generica e infondata.
art. 624-bis, comma secondo cod. pen.
Riferimento all'ipotesi alternativa di furto con violenza; la Corte ha interpretato la norma alla luce della distinzione consolidata in giurisprudenza tra rapina e furto con strappo, operando la qualificazione come rapina perché la violenza era diretta alla persona per vincerne la resistenza.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Principio giurisprudenziale della "doppia conforme" (Cassazione)
Quando la sentenza di appello aderisce e riprende l'argomentazione del primo grado, le motivazioni vanno lette congiuntamente; l'errore sulla valutazione probatoria può essere rilevato in Cassazione solo se entrambi i giudici del merito hanno travisato le risultanze in modo macroscopico e manifestamente evidente.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla valutazione delle prove sono ammesse solo se dimostrano una manifesta e macroscopica incongruenza o travisamento delle risultanze probatorie adottate da entrambi i giudici del merito (principio della "doppia conforme").
- La lamentela per difetto di motivazione relativa a singoli atti o dati tecnici (es. un valore IMEI) è inefficace se l'elemento non è decisivo: il ricorrente deve spiegare perché l'omissione o l'errore compromette in modo radicale l'intero impianto probatorio.
- Prove convergenti (riconoscimento della vittima, riscontri materiali come veicoli usati, frequentazione con complici) possono compensare criticità tecniche su singoli elementi di prova e sorreggere la condanna.
- La distinzione tra rapina e furto con strappo dipende dalla direzione e dalla funzione della violenza: se la violenza è diretta alla persona per vincerne la resistenza si configura la rapina.
- L'omessa pronuncia del giudice d'appello sull'applicabilità dell'indulto, di per sé, non dà diritto a impugnare con successo in Cassazione: il beneficio può essere richiesto in sede esecutiva salvo decisione motivata di rigetto in cognizione.
- Chi propone ricorso in cassazione deve anche considerare il rischio di condanna alle spese processuali in caso di rigetto (art.616 c.p.p.).
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