Cassazione Penale, Sentenza n. 7248/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che, in riforma dell'assoluzione del Tribunale di Ragusa, li ha ritenuti colpevoli del reato di usura nei confronti dei coniugi Sparacino e Bittordino. Le censure riguardano, tra l'altro, l'uso in appello di una perizia che avrebbe portato alla condanna senza il confronto e la rinnovazione dell'esame del consulente tecnico di parte della difesa (dott. Leocata), profili di motivazione insufficiente o mancata motivazione rafforzata, contestazioni sulla identificazione degli atti di credito usati come prova, sul momento consumativo del reato e sulla prescrizione, nonché vizi procedurali relativi al contraddittorio e all'ammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte infondati alcuni motivi (tra cui la pretesa genericità dell'appello del Pubblico Ministero e le eccezioni di prescrizione, alla luce del carattere continuato del reato di usura). Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e per carenza della motivazione rafforzata: in appello infatti la condanna era fondata su una perizia redatta nel corso del gravame senza che fosse stato rinnovato l'esame del consulente tecnico di parte che aveva contribuito all'assoluzione in primo grado, né la Corte di appello si fosse confrontata adeguatamente con quelle valutazioni. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
Impose la rinnovazione delle prove dichiarative potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio quando l'appello del PM riformi una sentenza di proscioglimento; la Cassazione ne richiede applicazione anche per l'esame del consulente tecnico di parte
Disciplina l'espletamento delle consulenze tecniche; la Corte evidenzia che la perizia svolta in appello doveva svolgersi nel contraddittorio o essere soggetta al confronto con la consulenza di parte
Regola la risoluzione dei contrasti sui poteri del perito; la pronuncia evidenzia la necessità di procedimenti decisionali rispettosi del contraddittorio
Norma che punisce l'usura; nella sentenza sono state discusse questioni relative all'accertamento della soglia degli interessi usurari e al momento consumativo del reato
Richiamati in relazione al computo della prescrizione; la Corte conferma che l'usura è reato a consumazione prolungata e che i termini di prescrizione si calcolano dalla consumazione più recente
artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.
art. 516 comma 1, art. 521 comma 2, art. 522 comma 1
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla correttezza del capo di imputazione e della genesi della pronuncia; la Corte non ha ritenuto fondate talune contestazioni formali sollevate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; contesto procedurale sotto cui è stato trattato il ricorso
Massime di principio
- Quando in appello si riforma un'assoluzione sulla base di una perizia nuova, il giudice d'appello deve rinnovare nel contraddittorio tutte le prove dichiarative che possono avere incidenza sull'esito, compreso l'esame dei consulenti tecnici di parte; l'omissione è motivo di annullamento.
- La motivazione rafforzata è obbligatoria se l'appello ribalta un'assoluzione: il giudice d'appello deve spiegare esplicitamente perché ritiene maggiormente persuasive le nuove prove rispetto a quelle che avevano determinato l'assoluzione in primo grado.
- Nel reato di usura la consumazione è prolungata: i pagamenti o comportamenti eseguiti in esecuzione del patto usurario segnano il momento consumativo e determinano il termine di prescrizione, che va calcolato dall'ultima condotta rilevante.
- L'appello del Pubblico Ministero non è automaticamente inammissibile per il fatto di riprendere elementi già valutati in primo grado, purché reputi necessari ulteriori approfondimenti e rispetti i criteri di specificità richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
- Se si contesta la fondatezza di una perizia tecnica intervenuta in grado d'appello, la difesa deve sollevare la necessità di contraddittorio e chiedere espressamente la rinnovazione delle prove tecniche e dichiarative rilevanti; in mancanza di tale confronto la decisione è vulnerabile in Cassazione.
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